I giornalisti e la paitra della libertà È ovvio che tale interesse può trovare soddisfacimento solo nella misura in cui viene garantita piena e assoluta libertà alla stampa: se non c'è libertà, non c'è critica, né, tantomeno, possono esservi informazioni attendibili. Vi saranno soltanto « comunicazioni » relative a ciò che le forze dominanti, le stesse che limitano la libertà d'espressione, desiderano che l'opinione pubblica sappia. Usciamo da una troppo· recente e dolorosa esperienza dittatoriale per non conoscere appieno cosa significhi l'asservimento degli organi d'informazione alla volontà dell'esecutivo; e non vogliamo alludere solo all'impossibilità dell'esercizio della critica politica, ma al controllo capillare, ottuso, oppressivo che il fascismo esercitava sulla stampa, impedendo la circolazione di notizie del genere più disparato, di cronaca nera, pubblicitarie, culturali; e all'ostracismo decretato a quei giornalisti che serbassero una condotta politica eterodossa: ovvero che « abbiano svolto una attività in contraddizione co-n gli interessi della Nazio,ne », per usare il suggestivo linguaggio della Legge sulla Stan1pa fascista. ' V'è dunque un interesse della collettività in o,rdine alla professione giornalistica: ad esso corrisponde - e costituisce la condizione pregiudiziale per il suo soddisfacimento - un diritto di ogni singolo componente la collettività stessa: il diritto - sancito dall'art. 21 della Costituzione - alla libera manifestazione del « proprio pensiero attraverso la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusio·ne ». Purtroppo, com'è felicemente detto nella premessa a un libro in cui sono raccolte tutte le disposizioni inerenti all'attività giornalistica \ (Assante, Cerillo, Tranfaglia), « la norma ha esplicato scarsa efficacia, principalmente per due ragioni. Prima di tutto in quanto è stata co•nsiderata una norma direttiva, un principio di cui curare l'attuazione (com'è noto, i giuristi s11ddividono le norme costituzionali in precettive, cioè di immediata attuazione, con efficacia abrogativa nei riguardi di precedenti disposti legislativi in contrasto con esse; e direttive, come quella citata, con un valore, quindi, assai meno tangibile). In secondo luogo, la legge del febbraio 1948... che avrebbe dovuto disciplinare in modo organico e unitario tutta la materia - applicando le direttive che scaturivano dall'art. 21 - per i contrasti che ne caratterizzarono l'approvazione è costituita soltanto da uno stralcio del testo originale, .e riguarda per lo più misure urgenti in quel particolare momento». La conseguenza è stata che le precedenti 1101 nne sulla stampa, che risalgono quasi tutte al periodo fascista, no1 n sono considerate abrogate in quanto non so1 stituite da altre: « Il caso più evidente - continua il testo sopracitato - è rappresentato dalla legge fascista 26.2.1928 n. 38 contenente le norme che regolano in Italia la professio·ne giornalistica ». 9 Biblio ecaginobianco
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