Alfonso Stile ratorio: il cosiddetto congé dans les foyes, una specie di licenza premio. Esso permette al detenuto di tornare a casa: in determinate circostanze (lutti, matrimo•ni di figli etc.). Gli scopi sono svariati: rimettere a contatto il prigio-niero con la società, dargli la possibilità di relazioni sessuali, assicurarsi della sua resistenza alle tentazioni esterne. Questa misura fa parte in pochi paesi del trattamento generale, ma è oramai adottata in molti per gli ultimi mesi della espiazio·ne. III. L'aiuto post-penitenziario. - Il trattamento generale ed il regime preliberatorio· sono destinati a d~re frutti buoni o meno buoni, a seconda che siano o meno coordinati da un efficiente aiuto postpenitenziario (after care, aide postpénitentiaire). Esso· riveste due aspetti differenti: I) assistenza morale; 2) assistenza materiale (al detenuto e alla sua famiglia). L'aiuto post- penitenziario può essere obbligatorio o facoltativo, quando, cioè, è nella libera scelta del detenuto l'accettarlo o meno. Al Congresso di Londra si affermò l'opportunità di un sistema obbligatorio e necessario, esteso cioè alla totalità dei liberati. Nella maggior parte dei paesi esistono organizzazio·ni pubbliche o private che si mettono in contatto con i prigionieri pochi mesi prima. che essi siano liberati. Il loro scopo è la conoscenza del detenuto e delle sue capacità (siamo ancora in regime preliberato·rio) per po,tergli consigliare, conseguita la libertà, una ·residenza che gli convenga e per potergli procurare un lavoro adatto. In sostanza la ragione ultima di tali organizzazioni è il collegamento fra le attività rieducative dell'istituto di pena e la società esterna. Per fare un esempio, risulta evidente a tutti che, per la prevenzione della recidiva, è opportuno che l'ex detenuto trovi un lavoro al momento dell'uscita dal carcere, o, comunque, quanto prima sia possibile. Ora, in alcuni paesi più ricchi (Svezia, Danimarca ecc.) chi esce dal carcere non ha difficoltà a trovare subito un'occupazione; in altri (Stati Uniti, Canadà) esistono organi e servizi di collocamento che agiscono nelle carceri e riescono agevolmente a sistemare i liberati; in altri paesi ancora, tali compiti sono affidati a e·nti, formati per lo più da privati cittadini che si curano di cercare posti di lavoro ai propri protetti. All'ultimo grup-po appartiene l'Italia, ove tutte queste funzioni· sono espletate dai Consigli di patronato, i cui scopi sono genericamente indicati al n° I dell'art. 149 del codice penale: « prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro». Ogni Consiglio di patronato è formato da Magistrati, ecclesiastici, 88 Bibliotecaginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==