Argo1neriti si può affermare che la strada su cui ci si è i11camminati è quella giusta. Bisogna peraltro sperare che quello del carcere giudiziario di Torino sia il prototipo di altri esperimenti analoghi, che cioè anche altrove si istituiscano dei corsi a livello elevato, per trasformare in capi d'arte i detenuti. Ma anche su questo pt1nto bisogna guardarsi dal cadere in utopie: soltanto una piccola percentuale di detenuti l1a le capacità intrinsiche necessarie a diventare capi d'arte, né tutti potranno essere dei veri operai specializzati: si ricordi quanto si è detto sopra, che più del 50% dei detenuti ha un livello intellettuale di un ragazzo di 14 anni. Quindi una rigida selezione è necessaria, anche pe! non screditare i diplomi rilasciati. Ancora in tema di regime preliberatorio, vogliamo ora indicare sommariamente dei nuovi sistemi nor1 ancora attuati in Italia, ma già sperimentati in altri paesi: ci riferiamo ai cosiddetti regimi di semilibertà (demi-liberté) e precisamente al permesso di lavoro (congé de travail) e alle visite alla famiglia ( congé dans les foyers ). Il congé de travail, o licenza di lavoiro, è uno dei sistemi più interessanti sperimentati in parecchi paesi negli ultimi anni. È una misura tipica del regime preliberatorio: più d'ogni altra, infatti, elimina il brusco passaggio dalla cattività alla libertà. Esso permette ai detenuti che offrono una certa garanzia di uscire dallo stabilimento e lavorare presso imprenditori privati seco,ndo l'orario normale, purché al termine della giornata lavorativa ritornino al carcere e si sottopongano al normale regolamento penitenziario. , Il sistema del congé de travail è stato ideato e adottato per la pri_ma volta in Svezia nel 1945 e successivamente è stato introdotto nella Germa11ia Occidentale, in Inghilterra, Belgio, Danimarca, Francia, Norvegia, Paesi Bassi, Argentina, Canadà e Giappone. Il prigioniero non può esservi ammesso se non l'ultimo anno di detenzione·. Per recarsi al posto di lavoro, il detenuto si serve di mezzi di trasporto ordinari, anche di biciclette e di motociclette (in Svezia perfino della propria automobile); riveste abiti civili ed è sottoposto ad un certo controllo solo riguardo all'ora di arrivo i11 fabbrica e di ritorno in carcere. Nulla deve mettere il detenuto i11 U110 stato di inferiorità rispetto ai suoi compagni: la sua vita, durante il lavoro e le pause, è perfettamente uguale a quella degli altri lavoratori, così con1'è uguale la paga. In Italia il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, giacente in attesa d'esame da parte del Parlamento, prevede l'introduzione del regime di semi-libertà agli artt. 115, 116, 117. In alcuni paesi esiste anche un altro istituto del regime prelibe87 Bibliotecaginobianco I
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