Nord e Sud - anno X - n. 37 - gennaio 1963

Umberto Cassinis gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione), ciò non toglie che le organizzazioni si11dacali debbano apport~re ad essi una sincera, chiara e strettissima collaborazione, tanto più tecnicamente ed economicamente necessaria quanto più questi uffici siano inseriti (come devono) in un articolato sisten1a di politica programmatrice. Nie~te di nuovo del pari deve dirsi sui punti 2 e 3 sopra accennati: l'obbligo giuridico dei disoccupati di iscriversi agli uffici di collocamento ed il corrisp-ondente obbligo giuridico per i datori di lavoro di assumere la manodopera solo ed esclusivamente tramite gli uffici di collocamento, sono obblighi reciproci e condizioni assolute per garantire l'efficacia della norma, ta11to più vantaggiosa per le categorie interessate quanto meno l'obbligo risulti formale e fiscale e quanto più invece ad esso corrisponda una fattiva e concreta volontà di operare st1l piano tecnico della produzione, nei settori strettamente interdipendenti della mobilità professionale e di quella territoriale. L'assoluta novità di una futura disciplina consiste invece nel superamento completo di quella attuale, qualora si affermi inequivocabilmente e chiaramente il principio della nazionalità del collocamento, non più legato alla territorialità dell'ufficio ma dilatato a tutto il mercato del lavoro nazionale. Per molto· tempo è sembrato un assurdo inconcepibile aver fissato in sede comunitaria europea (25 marzo, 1957) la libera circolazione dei lavoratori, (la quale comporta il diritto 1 di rispondere a offerte e domande di lavoro effettive; di spostarsi, a tal fi11e, sul territorio dei sei Paesi membri; di prendere dimora in uno degli Stati membri per svolgervi una attività di lavoro) e aver lasciato sussistere in Italia la norma di cui all'art. 8 della Legge 29 aprile 1949, n. 264, che ribadisce il principio della territorialità (« Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze di altrui deve iscriversi alle liste di collocamento presso gli Uffici... della circoscrizione nella quale ha la propria residenza » ). Norma appena corretta ma no1 n superata, né tanto meno integrata nel dettato comunitario, dalla Legge 10 febbraio 1961, n. 5, che ancora pone limitazioni alla mobilità territoriale dei lavoratori («nel raggio di 150 chilometri » dalla reside·nza del lavoratore - vedi art. 2 - 2 ) nettamente contrastanti con il Regolamento n. 15 contenente i primi provi Dice l'art. 2 della Legge 10 febbraio 1961 - « Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori»: « Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a -20.000abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia contermine o comunque nel raggio di 150 chilometri». 98 Bibliotecaginobianco

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