Nord e Sud - anno IX - n. 36 - dicembre 1962

• Pino l ... rea Ritornando agli strumenti che la legislazione vigente ci offre, noi troviamo, come si è detto, l'art. 155 del Testo Unico della legge Comunale e Provinciale del 1915. Questo articolo ha una ben strana storia. Volendo risalire alle sue origini, esso si trova, quasi nella medesima formulazione, ·nel Testo Unico della Legge 20 marzo 1865. (Il legislatore del 1865 adottò queste norme perché spinto dalla conoscenza della struttura amministrativa della città di Napoli; infatti, questa città, dopo aver avuto le strutture amministrative dei Seggi o Piazze, fu divisa in quartieri, chiamati dopo Sezioni, e in ogni Sezione v'era un Delegato del Sindaco con i poteri di Ufficiale di Governo: dalla relazione allegata al R.D. del 21 maggio 1908, con cui si rivide il T.U. della legge C. e P. si pttò rilevare che tale decentramento di poteri si dimostrò molto utile ed efficiente durante l'epidemia che colpì Napoli). Da allora, è stato recepito nella legge del 1898, in quella del 1915, in quella del 1934, sotto il fascismo, con una parte omessa. La formulazione con cui a noi è arrivato è questa: « I comuni superiori a 60.000 abitanti» (per il legislatore del 1865, 60.000 abitanti formavano una « granàe » città per la quale gli organi comuni non potevano essere ritenuti sufficienti), « anche quando non siano divisi in borgate e frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in Quartieri, nel quale caso compete al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di Ufficiale del Governo, a senso degli articoli 152, 153, 154, e di associarsi degli Aggiunti presi fra gli eleggibili sempre con l'approvazione del Prefetto». Come si può constatare, le norme vigenti, per fare il primo passo, già vi sono. La delibera che il Co·mune di Bologna si vide approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa comprende anche un organo collegiale, la Consulta di quartiere, da affiancare all'Aggiunto. Ciò che a noi ora prerr1e di più, è comunque la precisazione e delimitazione della potestà e della sfera di potere da attribuire rispettivamente all'Aggiunto e alla Consulta. Non v'è su ciò alcun accenno legislativo; esiste un vuoto, anche nei più approfonditi commentari. La legge do,vrà regolare sia la procedura di nomina dell'Aggiunto, sia i rapporti tra esso, il Sindaco, e, se necessario, la Giunta comunale, come anche i rapporti con l'organo collegiale: la Consulta di quartiere, la formazione di questa. So·no argomenti nuovi, su cui è necessario tenere conto delle esperienze compiute in altri Paesi. Anche in Francia, ormai, il sistema della divisione circoscrizionale in Arrondissements non è più un privilegio riconosciuto solo a Parigi, dalla legge del 1884, ma si estende, sia p·ure solo da poco tempo, alla Circoscrizione del Comune di Lione e a quella di Marsiglia. Parigi, amministrativamente, forse non sarebbe potuta sopravvivere ai tassi d'incremento demografico che vi furono nelle varie fasi del suo sviluppo dal 1862 al 1927, se non avesse potuto avvalersi dei poteri amministrativi decentrati entro la sua circoscrizione. Dal diritto amministrativo francese questa esperienza è stata ritenuta valida, tanto che è stata estesa ora alle altre due città in via di espansione. Il problema delle competenze che si dovranno decentrare, costituisce un discorso che si può fare a parte, con maggiore ponderatezza, per non cadere in facili entusiasmi. 54 Bibliotecaginobianco

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