Nord e Sud - anno IX - n. 36 - dicembre 1962

• GIORNALE A PIÙ VOCI Il goliarda salariato L'art. 34 della Costituzione, dopo aver enunciato il principio generale che la scuola è aperta a tutti, attribuisce ai capaci e meritevoli, che pur siano privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, diritto che rende effettivo « con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite con concorso». La legge 24 luglio 1962, n. 1073, contenente provvedimenti per lo svilup·po della scuola nel triennio dal 1962 al 1965, eleva il contributo ordinario dello Stato per il mantenimento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per l'esercizio fìnanziario 196?-3, a 8.400 milioni, aumentabili di lire 350 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, nno a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-5, la somma di lire 9.100 milioni (art. 42). Di queste cospicue somme ben il venticinque per cento deve esser devoluto dalle Università e dagli Istituti superiori alle Opere universitarie per l'istituzione di borse di studio che, in ragione di quattrocento milioni annui, hanno per destinatari i giovani laureati che continuino gli studi (giovani, cui vanno inoltre altri quattrocento milioni per borse direttamente poste in palio dal Ministero: art. 39); la rimanente somn1a di lire 2700 milioni è ripartita tra· le diverse forme di assistenza universitaria, non escluse le borse di studio, e poi tra i singoli atenei per l'assegnazione agli stt1denti da parte delle singole opere universitarie. In conclusione, non meno di 2100 milioni sono attribuiti alle Università perch~ le Opere universitarie asseg11ino borse di studio a studenti; 800 milioni sono destinati alla istituzione di borse di studio per laureati che intendano proseguire gli studi; 600 milioni sono assegnati alle Università perché le Opere le destinino a forme di assistenza universitaria, diverse da borse di studio; 4.900 milioni sono impegnati in mezzi, diversi dall'assistenza universitaria, pur idonei al mantenimento della Università. Queste le compònenti del piano, relativo all'anno finanziario 1962-3, nel quale- non può non sottolinearsi la vasta parte riservata alla assistenza universitaria e, in prima linea, alla istituzione di borse di studio. È su questo piano che s'inserisce il progetto di legge approvato, nella seduta del 17 novembre, dal Consiglio dei ministri; progetto diretto ad attuare il diritto dei non abbienti alla istruzione superiore, garantito dall'art. 34 della Costituzione, sulla base dei criteri che rapidamente si . riassumono. L'assegno di studio, con decorrenza dall'anno fi11·anziario· 1962-3, è riconosciuto ai giovani capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, ma privi di mezzi. 48 Bibliotecaginobianco

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