Nord e Sud - anno IX - n. 36 - dicembre 1962

Bonifica e riordino fondiario mente, di no: le due tecniche evidentemente si integrano; la differenza sta nei tempi e nelle precedenze degli interventi, ma soprattutto - e non è poca cosa ~ nei criteri e nei principi che condizionano tempi, precedenze e obbiettivi degli interventi. Secondo una definizione di Serpieri, per bonifica integrale, o semplicemente per bonifica, si intende la coordinata attuazione di tutte le opere e attività che occorrono per adattare la terra e le acque a una più elevata produzione e convenie11za rurale, da realizzare - precisa il Codice Civile - sui terreni suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Il riordino fondiario, anche secondo il Codice, è invece destinato a provvedere a una ricomposizione della proprietà idonea alla migliore utilizzazione produttiva, quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengano a diversi proprietari. La definizione della bonifica è vasta, assorbente di ogni intervento, generale e quindi generica. Il concetto di riordino fondiario è invece limitato e precisato; e introduce due proporzioni di grande importanza che riguardano il regime fondiario nei suoi aspetti tecnico-giuridici ed economici. La prima riconosce esplicitamente al regime fondiario un ruolo essenziale per la migliore utilizzazione dei terreni; la seconda, co,nseguente, parla di una minima unità colturale e di una minima dimensione aziendale che devono rappresentare i parametri del riordino fondiario stesso. Tutte e due queste proposizioni evocano l'esigenza e la natura di un intervento che incida sull'ordinamento strutturale fondiario, quale primo elemento di base per la vaìorizzazione e l'uso della terra. Se il Codice ha inteso specificare norme separate per il riordino fondiario distinguendole da quelle sulla bonifica, che pure lo stesso Codice precisa e dispone, evidentemente non ha ritenuto che il riordino fondiario costituisca semplicemente un momento o una componente della 1Jonifica. Il Codice ha quindi di proposito proceduto a questa distinzione ponendo separatamente il problema del riordinamento fondiario che invece, in precedenza, la legge sulla bonifica del 1933 circoscriveva territorialmente ai soli comprensori di bonifica, e tecnicamente limitava soltanto qualora il riordino fondiario fosse èondizione indispe11sabile all'esecuzione di interventi bonificatori. In contrasto dunque con l'aspirazione assorbente della bonifica, di ridurre_ il riordino fondiario a un suo episodio tecnico, le disposizioni del Codice ne hanno isolato il concetto, estendendone l'applica31 Bibliotecaginobianco

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