· Argomenti che nessuna legge aveva abrogato la funzione che esse dovevano svolgere e che perciò la parte funzionale e regolamentare della legge sul collocamento del 1938 doveva ritenersi ancora valida. La tesi che andava prevalendo fu quella che la caducità della norma riguardava solo la parte concernente gli organi chiamati ad attuare il collocamento. · La conseguente confusione che generò questo contrasto di opinioni fece sì che, in molte provincie, i prefetti, avvalendosi del disposto dell'articolo 19 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, affidaro,no l'esercizio del colloca1nento agli Uffici del Lavoro, mentre in altre provincie questo veniva espletato dalle associazioni sindacali liberamente costituite. A dirimere finalmente ogni dubbio ed incertezza in materia, intervennero, sulla questione di competenza degli organi, il Decreto Legge del 15 aprile 1948, che tra gli altri compiti attribuì agli Uffici del Lavoro quello di provvedere al collocamento dei lavoratori, e, per quanto attiene ad una nuova disciplina del collocamento, che si aderisse alle dichiarazioni e ai precetti della Costituzione della ormai nata Repubblica Italiana, la Legge del 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati. La nuova disciplina - si legge nella relazione senatoriale di maggioranza - aderisce alla « dichiarazione statutaria che proclama la Repubblica fondata sul lavoro » ... : è precisamente « il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni che riceve rilevanza costituzionale » ... , « la maggioranza della Co1nmissione ha ritenuto che, il collocamento in funzione pubblica, esercitata da organi statali con la effettiva partecipazione, al controllo dell'esercizio della funzione stessa, dei rappresentanti delle categorie interessate di lavoratori e di datori di lavoro, meglio traduca nella vita economica e sociale lo spirito della Costituzione, in quanto rappresenta una più sicura tutela della libertà di ricerca del lavoro nei confronti di tutti indistintamente i lavoratori; mentre si rivela formula indispensabile e la sola atta ad evitare conflitti di competenza, in un sistema di associazioni professionali libere e quindi eventualmente plurime per ciascuna categoria, quale è previsto nell'art. 39 della Costituzione ». Mentre così si rispettava l'art. 4 della Costituzione e si prevedev~ la portata dell'art. 39, si ignorava purtroppo l'art. 16, che recita: « Ogni cittadino può circolare ~ soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza ». Difatti l'art. 8 della nuova legge disponeva: « Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro 91 Bibliotecaginobianco
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