Umberto Cassinis bito dei titoli preferenziali, poiché si doveva tener conto sia delle esi--- genze del lavoratore, come capo famiglia, sia della sua formazione professionale e della sua personale attitudine ad un determinato gen.ere di lavoro. Sopravviene la seconda guerra mondiale e pòi il secondo dopoguerra, che fu ancora più grave e triste del primo: città sconvolte e distrutte, fabbriche in rovina, sistemi stradali e ferroviari dissestati, occupazione militare, fame, miseria, disoccupazione massiccia. Lo Stato era in frantumi, il territorio nazionale occupato dalle Armate alleate: le leggi vecchie erano state an11ullate e le nuove non erano state ancora promulgate. La discipliqa del collocamento fu affidata ad un Bando militare dell'AMGOT (Il Governo militare alleato), e precisamente l'ordinanza n. 28, la quale, istituendo gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro, affidò ad essi, mano a mano che le Armate avanzavano nella penisola> .. i compiti di ristabilire la libertà di organizzazione e di rappresentanza dei lavoratori, di provvedere al collocamento della manodopera e alla conciliazione delle controversie in materia di lavoro. Nel mondo del lavoro giuridicamente era il vuoto, poiché la fine del regime fascista aveva comportato, fra l'altro, la soppressione del relativo ordinamento sindacale, attuata con D.L. Luogotenenziale 23 novembre 1944. Inizia la crisi del collocamento, crisi che si inquadra nella generale carenza legislativa che domina tutto il mercato del lavoro. Il decreto luogotenenziale già citato autorizzò il Ministero per il commercio, l'industria e il lavoro a disporre che i beni e gli archivi, le scritture e i documenti già appartenenti agli uffici sindacali di collocamento e ai servizi di assistenza alle migrazioni interne fossero consegnati agli uffici pubblici che esercitavano o avrebbero esercitato le funzioni relative. Si erano costituiti e si andavano costituendo nel frattempo gli Uffici del Lavoro, i quali, creature di un regime di guerra, rientravano « fra gli atti o fatti compiuti dalle Autorità alleate » ai quali il Regio Decreto Legge 11 febbraio 1944, n. 31, conferì efficacia giuridica. Poteva quindi ritenersi ancora valida la legge sul collocamento del 1938 una volta che erano· venute a mancare, perché per legge soppresse, quelle associazioni sindacali fasciste su cui alla fine poggiava il servizio del collocamento? Nacquero pertanto perplessità ed incertezze; e si arrivò a dire che gli Uffici del Lavoro erano giuridicamente inesistenti, poiché, anche se riconosciuti di fatto dal Ministero del Lavoro, essi non erano contemplati e regolati da nessuna norma di diritto interno. Si obiettò che le organizzazioni sindacali fasciste erano state sciolte, ma 90 ·sibliotecaginobianco
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