Nord e Sud - anno IX - n. 35 - novembre 1962

Argomenti attiva disciplina della domanda e della offerta di lavoro. Il R.D. 21 dicembre 1938, n. 1934, la cui durata e validità giuridica, anche se contrastata, come vedremo, vivrà fino all'era democratica, e cioè fino al 1949, stabilisce un « riordinamento della disciplina nazionale della offerta e della domanda di lavoro», portando alla lo1 ro massima espres- · sione le direttive contenute nella già citata convenzione internazionale di Washington del 1919. Da un lato vieta tassativamente ed i11generale la mediazione privata, anche se gratuita, e, dall'altro, definisce il collocamento come « una funzione pubblica nell'interesse della produzione nazionale e dello Stato »: si trattava, quindi, di una istituzione avente direttamente come scopo quello della tutela degli interessi generali dello Stato nel campo economico. Dal punto di vista strumentale la funzio11e del collocamento venne « delegata » alle associazioni professionali dei lavoratori: si trattò quindi di una funzione pubblica, non più esercitata direttame11te dalla Amministrazione dello Stato, ma da esso delegata ad enti pubblici (più precisamente come allora si chiamavano « e11ti autarchici corporativi »), quali erano le associazioni professionali giuridicamente riconosciute .dalla legislazione fascista. La legge del 1938 stabiliva, infatti, che il servizio del collocame11to era delegato alle competenti associazioni professionali dei lavoratori sotto la sorveglianza del Ministero delle Corporazioni, che la esercitava a mezzo dell'Ispettorato corporativo (oggi Ispettorato del Lavoro), mentre provvedeva al coordinamento generale a mezzo della Co1nmissione centrale per il collocamento. Il collocamento era reso indistintamente obbligatorio per tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti; la richiesta degli operai era di regola numerica; la richiesta nominativa era « concessa» al datore di lavoro, ma è determinata per categorie, qualificazioni e specializzazioni. Nei casi di richiesta numerica (implicita dimostrazio-ne della pressione della disoccupazione) la legge del 1938 disponeva che i collocatori fossero tenuti a soddisfarla con lavoratori in possesso della qualifica professionale richiesta dai dato,ri di lavoro: a parità di capacità professionale erano poi considerati titoli preferenziali per l'avviamento al lavoro lo stato di bisogno della famiglia del lavoratore, la prole a carico ed il numero di essa, l'anzianità di disoccupazione coincidente con la data di iscrizione agli uffici di collocame11to, l'inscrizione ai sindacati fascisti e al partit<? fascista, benemerenze militari e politiche, la qualità di rimpatriato, e infine i dati relativi all'orientamento e all'istruzione professionale, in conformità delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro. È da notare l'allargamento dell'am89 Bibliotecaginobianco

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