Nord e Sud - anno IX - n. 35 - novembre 1962

• Umberto Cassinis - pubblicità della funzione del collocamento e sua gratuità; - obbligo giuridico per i disoccupati di iscriversi agli uffici di collocamento· · ' - obbligo git1ridico per i datori di lavoro di assumere la manodopera solo ed esclusivamente tramite gli uffici di collocamento; limitazioni legali all'offerta del lavoro per quanto riguarda donne e fanciulli, subordinando la possibilità di assunzione al lavoro al possesso di determinati reqt1isiti di età e di condizioni fisiche e di istruzione; - obbligo per i datori di lavoro di de11unciare agli uffici tutti i licenziamenti effettuati e per i lavoratori pari obbligo di denunciare le avvenute cessazioni di lavoro; - istituzioni e regolamentazione dei titoli preferenziali dei disoccupati ai fini dell'avviamento al lavoro (stato di bisogno, anzianità di iscrizione, titoli combattentistici, appartenenza al partito nazionale fascista, titoli di studio, brevetti, ecc.). Questi principi basilari, di netta marca totalitaria, ispirati allo Stato-Nazione, che sa tutto, regola tutto, cui nulla deve sfuggire, inficieranno profondamente anche l'attùale disciplina, chiamiamola « democratica », del collocamento. Da un punto di vista strutturale gli. uffici di collocamento fascisti son uffici sindacali, organizzati nel quadro generale dello Stato, controllati da una Commissione partitica di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, presieduta dal segretario del partito fascista. Gli uffici di collocamento erano posti sotto il controllo della Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli pro·vinciali dell'economia, mentre al coordinamento_ regio11ale e nazionale provvedeva il Ministero, delle Corporazioni. L'autonomia del datore di lavoro per la scelta dei propri dipendenti fu sottoposta ad una prima limitazione nel senso che, conformemente alla direttiva della « Carta del Lavoro », l'assunzione dei lavoratori disoccupati doveva avvenire per il tramite obbligatorio dell'Uf-- ficio di collocamento con facoltà di scelta nell'ambito degli elenchi e con prefere11za a coloro che appartenevano al partito ~ascista, ai sinda .. cati fascisti o agli ex combattenti. Fin qui, « in nuce », la prima disciplina fascista del collocamento di cui al Regio Decreto 29 1narzo 1928, n. 1003. La seconda disciplina fascista del collocamento è la logica conse~ guenza di uno Stato totalitario-nazionalista, in cui il Sindacato è divenuto parte integrante dello Stato, anzi Stato esso stesso. Siamo nel 1938, alla pre-vigilia della seconda guerra mondiale, in piena « era corporativa »: la funzione del collocamento non si doveva passivamente limitare alla registrazione dei disoccupati, ma doveva consistere in una 88 Bibliotecaginobianco

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