Nord e Sud - anno IX - n. 35 - novembre 1962

Argomenti mento, fondamentalmente regolata dalla Legge 29 aprile 1949, n. 264, che detta « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati »: la legge testé citata si è ridotta ad una pura norma formale, amministrativa, che sembra veramente un abito troppo stretto e troppo scomodo per il nuovo lavoratore italiano, cresciutovi dentro troppo in fretta, quasi prima ancora di poterlo utilizzare a suo agio. ~nche di questa disciplina può dirsi di già quello che l'On. Fanfani, ex Ministro del Lavoro e quindi firmatario della legge n. 264, ha avuto occasio·ne di affermare il 12 settembre di quest'anno, insediando la Commissione per la riforma burocratica: « Quante volte dobbiamo constatare che nei nuovi tempi dei bisnipoti vivano ancora le regole dei bisnonni ». Abbiamo prima scritto: « nuova crisi » del collocamento, e non a sproposito; poiché non è certo la prima crisi che subisce questa delicata materia del mondo del lavoro, nella sua travagliata esistenza che va dalla fase nettamente privatistica dei secoli XVIII e XIX, alla fase meramente pubblicistica del secolo XX. *** Per non risalire nel tempo, agli albori del 1900, quando le categorie operaie più taglieggiate e oppresse dal sensalato del lavoro, panettieri, lavoratori domestici, parrucchieri e mondariso, chiesero ripetutamente al governo il divieto del sensalato, della lucrosa mediazione privata, e regolari sovvenzioni governative agli uffici di collocamento gratuito, possiamo dire che la prima grossa crisi della disciplina del collocamento è stata quella del secondo dopoguerra. Certo la strada è stata lunga, e disseminata di sforzi, lotte e sacrifizi, per giungere ad una prima regolarizzazione del collocamento, che si ha quando l'Italia con la legge del 6 aprile 1922 ratifica la Convenzione sulla disoccupazione, adottata a Washington nel 1919 in sede di Società delle Nazioni, riconoscendo « l'obbligo di istituire uffici di collocamento gratuiti soggetti alla vigilanza di una autorità centrale e affiancati, a sco1 p·o co,nsultivo, da comitati composti di rappresentanti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera». Una organica disciplina del collocamento della manodopera si ha tuttavia soltanto, con la legislazione fascista, che in dieci anni (1928-1938) cambia due volte indirizzo, ma nella quale si possono isolare ed evidenziare i più importanti istituti giuridici, quali: - assoluto divieto della mediazione privata a fini di lucro; 87 Bibliotecaginobianco

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