Giornale a più voci Aspetti giuridici dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale L'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 detta: « Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Provincie, le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e gli altri Enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale, e di illuminazione e le fognature. Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona». Per comprendere il valore di questo articolo è necessario risalire alla costituzione della Cassa per il Mezzogiorno e alle sue prime esperienze. Come è noto, la Cassa fu costituita allo scopo di svolgere, come Ente qualificato, una politica organica di interventi straordinari nelle regioni meridionali ed insulari. Tale politica era tuttavia basata sul presupposto che, per migliorare le condizioni economiche di quelle regioni ed attivare un autonomo processo di sviluppo, sarebbe stato sufficiente realizzare le opere di sistemazione generale. Non v'è dubbio che operando in tal senso si investiva una parte notevole del problema, ma se ne trascurava l'aspetto ben più sostanziale, costituito dall'assenteismo delle popolazioni; queste non venivano affatto sollecitate ad abbandonare i vecchi schemi di vita, a rompere il preesistente equilibrio sociale, per crearne uno nuovo, basato sulla partecipazione di tutte le forze al processo di sviluppo. D'altra parte gli stessi interventi della Cassa risultavano disarticolati, privi di coordinamento con quelli ordinari dello Stato e scarsamente aderenti alle reali esigenze delle aree. L'esperienza dei primi anni impose pertanto l'urgente soluzione di due problemi: studiare e trasformare il contesto sociale dell'ambiente nel quale gli interventi straordinari venivano effettuati; coordinare questi con tutti gli altri interventi compiuti dallo Stato, realizzando una organica politica di sviluppo economico del Mezzogiorno. L'esigenza del coordinamento fu soddisfatto fin dal 1952 con l'emanazione di una apposita norma che demandava al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno tale compito, mentre più difficile si rivelò il reperimento degli strumenti idonei a penetrare e a trasformare l'ambiente sociale. Tali strumenti sono stati infine ravvisati nei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, quali organismi idonei a fornire tutte le informazioni sulle reali situazioni locali e a collegare e potenziare le capacità degli Enti pubblici al fine di suscitare la attiva collaborazione delle popolazioni. In seno al Consorzio si suppone che ciascun Ente si assuma le proprie responsabilità partecipando all'esecuzione di un piano preventivamente elaborato, senza trascurarne l'aspetto sociale. Il Consorzio, lo si rileva dal secondo comma dell'art. 21, è insomma un organismo dotato di un'ampia sfera di attribuzioni e di competenza, rappresentativo di una vasta coesione 43 Bibliotecaginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==