Nord e Sud - anno IX - n. 29 - maggio 1962

Gli enti di sviluppo agricolo rare, senza subordinarne l'azion~ a quelle preventive istruttorie di merito che oggi limitano, quando non inibiscono, ogni capacità di iniziativa. Gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione statale e, domani, quegli degli assessorati regionali, liberi da questi defatiganti compiti, avranno a loro volta la possibilità di dedicarsi interamente a quelle !unzioni di indirizzo e di controllo enerale, che sono loro peculiari e che tanto più diverranno essenziali in una politica di piano. Ma perché le condizioni di autonomia possano realizzarsi, sarà necessario che gli organismi investiti della responsabilità di un'azione di sviluppo esprimano rappresentanze di interessi omo· enei, e non in contrasto a tale azione, capaci, quindi, di dare di per sé garanzia della legittimità delle loro decisioni. Vi è, cioè, da affrontare, contestualmente ai problemi del fianziamento e della responsabilità imprenditoriale, anche un problema di riforma degli organi dove quelle rappresentanze . . s1 esprimono. Dopo quanto detto si può solo aggiungere che una soluzione che volesse definitivamente chiarire i rapporti tra l'amministrazione centrale e gli enti periferici non potrebbe probabilmente trovare applicazione che per tempi successivi, a causa degli invalicabili limiti posti no~ solo dalle disponibilità del pubblico bilancio ma anche da quelle dei quadri direttivi da porre a capo dei singoli organismi. Le richiamate esigenze di chiarezza nel nuovo corso della politica agraria dovranno perciò anche darsi carico di definire priorità e succes- , . . sioni degli interventi previsti in modo da realizzare co•ffipiutamente il __,a "' ~ « risanamento » della struttura istituzionale là dove più acuti si presentano i problemi della riconversione degli indirizzi produttivi e poi, a mano a mano, nelle altre aree, per le quali maturino le disponibilità di vario ordine in misura sufficiente per un organico intervento. La regola di gradualità porterebbe, nel caso degli enti di sviluppo, a pro·vvedere alla loro costituzione er scaglioni successivi di re ioni,. incominciando da quelle ove più urgentf premono problemi di riforme strutturali ·da avviare o da consolidare; nel caso dei consorzi di bonifica, a pervenire alla loro trasformazione e al loro potenziamento, incominciando da quelli che operano nei comprensori di avviata trasformazione irrigua e particolarmente in quelli destinati a diventare parte integrante delle aree industriali. Il richiamo ai due tipi di enti introduce la seconda delle condizioni indicate all'inizio come essenziali per un organico operare ai fini dello sviluppo agricolo, e cioè quella dei rapporti tra gli organismi di vecchia e di nuova costituzione. Al fine di non incorrere nella facile critica di voler trasferire la 23 Biblio.tecaginobianco

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