Antonio Vitiello da soli nel momento in cui scelsero la retorica. Essa, infatti, è sempre regressiva, riconduce a weltanschauungen sorpassate, addirittt1ra prelogiche e mitiche: « Non lui, ma la Passione ... » non è diverso dal « No11 _io, ma un Dio ... » con cui l'eroe classico testimoniava l'assenza, nelle sue concezioni, della responsabilità. Al classicismo giuridico dei nostri penalisti, cioè alla miope devozione per il diritto romano e la concezione possessoria della donna, si deve molto dello accentuarsi e costringersi dell'attrito che intorno ad un mores si è generato tra le due Italie. Accade che per alcune norme costumarie (folkways) il limite di tolleranza è molto ampio, e comporta al massimo una smorfia di disgusto o di stupore, mentre per le regole morali (mores) quel limite è molto ristretto e la trasgressione ad esso suscita una violenta reazione da parte della società che vede traditi principi ritenuti indispensabili alla sua sopravvivenza. E poiché gl'italiani credono di giocare lo stesso « gioco », il delitto d'onore è uno dei punti di maggior frizione, dove si scontrano regole morali con tutta la violenta carica emotiva che le protegge dal mutamento e dalla trasgressione. Dai resoconti giornalistici attraverso i quali siamo venuti a conoscenza di procedimenti giudiziari a carico di uxoricidi di meridionali commessi al Nord ed ivi giudicati, ab.biamo potuto spesso notare, come stenografato, l'equivoco del « gioco comune »: a) l'uxoricida domanda consenso per il suo operato, b) ha compiuto un'azione che soddisfa le aspettative del proprio gruppo di origine, e) presume che quelle aspettative siano condivise, altrimenti non chiederebbe consenso, d) i componenti l'altro gruppo si indignano a tanta « sfrontatezza », e) come l'omicida presuppongono che esista un unico e solo sistema di norme. Concludendo c'è un'attitudine della sub-cultura al delitto d'onore. Esso è un tipo di risposta correlata al sistema di valori appreso nella comunità di origine e, a rigore, dovrebbero essere giudicato in base a quel sistema. La presenza di una sub-cultura autonomamente configurata fa sorgere qualche problema di carattere giuridico. Alcune norme del diritto descrivono un ordine esistente di fatto e mediante la sanzione tendono a conservarlo. Una norma del costume, resa coattiva da una pubblica sanzione, diventa legge; ma tale legge, proprio per essere la formalizzazione di un elemento informale non può essere sentita come moralmente obbligante se non all'interno del sistema socio-culturale in cui è operante la norma costumaria di cui è la formalizzazione. La legge è rispettata più facilmente dal gruppo in cui il controllo formale del sistema giuridico si regge sul controllo informale del costume e della morale e non sulla pura e semplice minaccia della forza. 84 Bibliotecaginobianco
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