Nord e Sud - anno IX - n. 28 - aprile 1962

Giornale a più voci teatro drammatico attività di interesse nazionale, ne promuove lo sviluppo e ne incrementa le iniziative nella misura in cui il teatro assolve i suoi compiti artistici, culturali e sociali». Sulla base di tale premessa e con la costante preoccupazione di evitare una critica solamente negativa i partecipanti al convegno di «Teatro Nuovo» hanno poi fatto voto che al disegno di legge in questione vengano apportati emendamenti sostanziali almeno sui seguenti punti: 1) La cifra annuale prevista per il teatro di prosa all'art. 2 è insufficiente e deve essere portata ad una cifra non inferiore ad un miliardo e mezzo di lire (si pensi che per sovvenzionare il melodramma si spendono 2 miliardi). 2) Per ciò che si riferisce ai teatri stabili (art. 4) si ritiene inammissibile ogni limitazione vincolata al numero degli abitanti, essendo questo indice insufficiente delle effettive capacità economiche~ culturali ed organizzative di una comunità. Il disegno di legge non può non prevedere e non favorire le iniziative degli enti locali, singoli o associati, anche nella prospettiva dell'ordinamento regionale in via di attuazione. Altra condizione ingiustamente postulata dal disegno che deve scomparire dal testo di legge è quella che esige la presistenza di « teatri adeguatamente attrezzati» laddove una delle finalità degli enti locali nel creare i teatri stabili è quella di dotare i comuni e le regioni di nuove e moderne sale di spettacolo. A tale proposito si fa presente la necessità di inserire nella nuova legge comu-. nale e provinciale la norma che renda obbligatoria (e non più facoltativa) la spesa per il teatro, sia per l'investimento negli impianti, sia per la gestione: misura, questa, che andrebbe collegata con l'istituzione di una sezione speciale di credito teatrale presso la Banca Nazionale del Lavoro, analogamente a quanto esiste per il cinema. 3) Il punto più delicato, e realmente decisivo agli effetti pratici, di tutto il disegno di legge, riguarda la composizione della commissione chiamata a decidere contemporaneamente di ogni questione tecnico-amministrativa e dei meriti di qualità. È chiaro che i due compiti non possono coesistere perché, oltretutto, i funzionari dèi diversi Ministeri interessati al coordinamento delle misure e delle previdenze (ai quali funzionari sarebbe opportuno aggiungere un rappresentante del Ministero degli Esteri) 110n sono tenuti ad avere la preparazione specifica per un giudizio in materia artistica. In analogia a quanto previsto dalla legge per il cinema, si suggerisce che la commissione venga sdoppiata in organtsmi con attribuzioni diverse: una commissione tecnico-consultiva, di struttura sostanzialmente simile a quanto previsto dall'art. 8 del disegno di legge, e una ristretta commissione artistica composta da critici e studiosi di teatro designati da organizzazioni di categoria. Alla commissione tecnico-consultiva dovrebbero spettare tutti i compiti di coordinamento amministrativo, mentre alla commissione artistica dovrebbe spettare il giudizio sulla qualità delle iniziative teatrali suscettibili di concreto intervento statale: giudizio che il testo di legge dovrà considerare vincolante in analogia a quanto la legge sul cinema stabilisce riguardo ai premi di qualità. In tal modo la commissione tecnico-consultiva riceverà dalla commissione artistica precise e determinanti indicazioni, tali da distinguere in categorie le attività dello spettacolo, tenendo conto anche delle loro caratteristiche di gestione, secondo una casistica che sarà stabilita in sede di regolamento. Alle due commissioni riunite dovrebbe affidarsi lo studio della pianificazione delle ·strutture e delle tappe concrete e di quello 53 Bibliqtecaginobianco

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