Nord e Sud - anno IX - n. 26 - febbraio 1962

.. Mario Di Bartolomei · non una sezione del Comitato per lo sviluppo economico globale. Questa funzione non potrà essere certo assunta - come proposto nel <, Rapporto » - dal Consiglio Superiore per l'Agricoltura, cui si riconosce consulenza tecnica, ma non facoltà di determinare un indirizzo politico. Per quanto riguarda gli organi periferici della programmazione, il « Rapporto » propone di « estendere l'attività degli Enti di sviluppo previsti dall'art. 32 del Piano verde, in modo particolare a quelle zone nelle quali un difettoso regime fondiario è causa di depressione dell'agricoltura », mostrando con ciò di accogliere un'interpretazione restrittiva che vuole gli Enti come semplice proiezione degli attuali enti di colonizzazione e riforma, con funzioni non adeguate alla duplice azione propulsiva e repressiva che una qualsiasi pianificazione operativa richiede. Gli Enti non possono rimanere condizionati da una visione congiunturale dei loro compiti; come giustamente ha rilevato l'avv. Morlino, avvalendosi di una lunga esperienza, essi sono insieme organi di congiuntura e di programmazione e debbono assolvere a una mediazione tra congiuntura e struttura; il che garantisce l'organicità della loro azione. Questo requisito impone, però, una loro perfetta aderenza alla realtà su cui debbono operare; sicché dovrebbero trovare la loro collocazione nell'ambito di una struttura decentrata al livello regionale. È questo uno schema capace di riportare il potere operativo nelle sedi naturali della vita economica e di dare nuovo impulso al sistema delle autonomie e nuovo contenuto alle comunità locali, alle organizzazioni di settore, alle rappresentanze di categoria, verso la definizione di un metodo e di una pratica che aprano una via democratica dello sviluppo economico. Viene così necessariamente spostato anche il discorso sul regime fondiario. Gli Enti di sviluppo, infatti, non potranno coesistere nelle aree arretrate con gli enti o consorzi di bonifica attualmente esistenti, con funzioni analoghe, né potranno alternare la loro presenza a quella degli enti o consorzi in questione, come è proposto nel « Rapporto » della Conferenza. L'intervento degli Enti di sviluppo dovrà essere in ogni caso sostitutivo di quello dei consorzi di bonifica, perché solo essi saranno inseriti fra gli strumenti della pianificazione e solo la loro opera sarà raccordata in un piano generale di sviluppo, per la creazione di infrastrutture e l'industrializzazione, che lo stato, le regioni e gli enti locali dovranno portare avanti. Inoltre, essi avranno l'autorità politica per imporre e controllare le necessarie riforme. Ai consorzi di bonifica potranno rimanere la manutenzione delle opere generali e l'assistenza tecnica ed economica agli agricoltori asso74 Bibliotecaginobianco

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