cipio di diritto al caso concreto, poichè la valutazione di tatto, risultante talora' da elementi imponderabili ricavati dalla diretta esperienza fatta nell'iter probatorio, è, di massima, incomu11icabile ad altri. D'altro canto, al vantaggio dell'impersonalità preferisco quello della responsabilità, e in questo ordi11e di idee sarebbe già ottima cosa dar modo al giudice i11 minoranza 11el collegio di esprimere pubblicamente il suo parere. Può tuttavia osservarsi che, se il sistema del giudice unico deve introdursi solo per determinate materie, tanto vale eliminare la competenza per valore tra pretore e tribunale e configurare la competenza del giudice· collegiale solo per materia. Il congresso non si è pronunciato per quel principio di mobilità del giudice che ve11ne un tempo enunciato dal Presidente Acampora e che è stato ripreso nella relazio11e Torre11te; con questo sistema le preture con scarso carico -di lavoro sarebbero affidate ad un magistrato del tribunale cl1e dovrebbe provvedere al minore ufficio per alcuni giorni della settimai1a. Al contrario ripett1tamente è stata ribadita da vari oratori la: necessità di sopprimere gli uffici inutili come da anni, invano, si progetta di fare. Purtroppo l'apposita commissione di magistrati e di parlamentari a suo tempo costituita a questo fi11e, sembra sia pervenuta a scarsi risultati, proponendo per la soppressione solo una cinquantina di preture; ed è legittimo il sospetto, come ha affe~ato il Presidente Cl1ieppa, cl1e a questo scarsi risultato si sia pervenuti per la difficoltà dj reagire al peso degli interessi locali. Nel campo del processo penale, il congresso ha· auspicato l'introduzione di un solo tipo di istruttoria, affidata a1 pubblico ministero , « assicurando le garanzie spettanti all'imputato e alla difesa, e riservando i11 ogni caso al giudice la: decisione sui provvedimenti relativi alla libertà perso11ale dell'in1putato ». La proposta 110n è nuova, come sa chi ha seguito tutto il movimento per la riforma del procedimento penale. Infine il congresso l1a prospettato l'opportunità di istituire, i11 ossequio alla 11orma costituziona'le (art. 106), dei giudici elettivi, con compete11za per 1 minori reati ed in talune materie civili. Questa indicazione lascia fortemente perplessi, sia per gli intrinseci aspetti negativi del sistema elettivo come almeno si ricava dalle cronache nordamericane, sia percl1è, nel nostro paese, una parte dell'amministrazione giudiziaria sarebe data i11 pasto a pa1titi contrapposti che si ispirano a forn1ule di regime radicalmente diverse. A mio parere, solo in una de1nocrazia 01noge11eizzata per qua11to attiene al lealismo costituziona1e, potrebbe prendersi in considerazione questa proposta. La magistratura potrebbe essere più _opportunamente alleggerita dalla farraggine dei minori reati contravvenzionali che pullulano a dismisura di pari passo con il moltiplicarsi della legislazione speciale, riducendo questi resti a meri illeciti amministrativi, come tali den1andati alla competenza amministrativa; in questo senso si è pronunciato il relatore _Torrente, ma la1 proposta suscita perplessità intuibili ed immaginabili. GIUSEPPE PERA 71 Bibliotecaginobianco
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