lare garantistico cl1e accompagna ogni provvedimento_ di pianificazione: non sarà mai a·bbastanza ripetuto che ciò cl1e maggiormente nuoce al1' ordinato svolgimento della vita economica non è già un p-ilÌ accentuato intervento- dello Stato, bensì quella incertezza del d~ritto a cui dà luogo l'intervento casuale e disordinato. Quando, però, si limita il discorso · sulla pianifica-zione soltanto a questo aspetto di essa, si dice una mezza verità: che, al pari di ogni cosa fatta a metà, può riuscire be11 peggiore di una inesattezza. Non si può tacere, infatti, che la pianificazione è in primo luogo diretta a dar vita1 ad un tessuto che modifica sostanzialmente le forme di uno svolgimento della vita economica; e che, riguardando essa un periodo di tempo non brevissimo, tale tessuto deve esser dotato della elasticità sufficiente a fargli comprendere i dati nuovi, che la 1nutata· situazione generale può determinare. Proprio quest'ultimo rilievo consente di p-recisare i limiti entro i qt1ali l'interpretazione garan,tistica del piano risponde alla natura ,,era di questo provvedimento. Essa, altrimenti, può fo11dare una prassi, cl1e - non meno degli espedienti a· cui si accennava in precedenza - condurrebbe fatalmente al fallimento di ogni tentativo di pianificazione. Se, infatti, l'atto legislativo che stabilisce il piano· dovesse contenere nei particolari le modalità della sua attuazione, a·ndrebbe del tutto perduta proprio quella elasticità di cui si parlava e sarebbero impossibili gli ulteriori adattamenti alle nuove situazioni economiche. Non si dica cl1e anche questi adattamenti possono essere disposti per legge: è troppo nota la co1nplessità d'uso dello strumento legislativo e l'inopportunità di inflazionare ulteriormente la legislazione delegata e per decreti. È indispensabile, invece, lasciare u11 an1pio margine d'azione all'organo incaricato di presiedere a'll'attuazione del piano, in ·modo da permettere quella possibilità di movimento e di rapide decisioni che sola consente il successo operativo delle intraprese economiche: e ciò, evidentemente, no-11è per nulla in contrasto con il rigore e la precisione dello schema generale che la legge deve predisporre. Appesantito da troppi dettagli (ed è evidente cl1e qui non ci riferiamo soltanto a quelli di carattere organizzativo) un piano è con molta probabilità destinato al fallimento. Ad t1na maggiore meditazione di qt1esti profili potrebbe stimolare l' esame delr evoluzio11e della struttura dell'impresa pubblica·, le cui 11ecessità l1anno imposto un abbandono di forme che sembravano inseparabili dalr esercizio di lina ~ttività statale: ma qui il discorso si sposta st1gli organi, e 110n sa'fà inopportuno 1Jroseguirlo in occasione diversa. * * * Se proprio noi evochiamo quella squallida vicenda che va sotto il 11ome di processo Fenaroli, non è per qualche divagazione sul costume giornalistico o curialesco., nè per tirar auspici dalle reazio,ni del1' opinione di massa. V'è un episodio, in margine a·lla conclusione del processo, che molto significa di certi a~iti mentali in.colti e qt1all1nquisti 70. Bìbliotecaginobianco
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