Nord e Sud - anno VIII - n. 20 - agosto 1961

• .. . un numero di cla:ssi corrispondenti a quelle della scuola privata, a cui dovrebbe dare vita, se tali classi non esistessero. La sowenzione, entro ·questi limiti, sarebbe, secondo il. Lucifredi, cc senza oneri per lo Stato », rispettando in tale guisa anche la lettera del disposto costituzionale. A sua volta, il Cottone, a pag. 486 del suo Còmmentario della legislazione sult'Istruzione elementare, trattando della scuola elementare parificata « a sgravio», già prevista dall'art. 95 T.U. del 1928, ~ proposito del contributo dello Stato al mantenimento della scuola parificata elementare, dovendo conciliare tale contrib11to con l'art. 33 della Costituzione, sostiene che non può parlarsi di onere finanziario, corrispondente ad un obbligo dello Stato (l'obbligo di istituire scuole), il cui adempimento da parte di terzi (gli Enti) è riconosciuto come liberatorio « a sgravio » dello Stato medesimo. « Ci sembra - dice il Cottone - . che, con tale interpreta·zione, si finisca con l'eludere (in modo non consentito perchè si tratterebbe pur sempre di una specie di fraus legis) il preciso disposto precettivo, non solamente programmatico della norma costituzionale ». Anche il Carbonaro, nei suoi Elementi di legislazione scolastica, a pag. 26 1 , sostiene che la Costituzione ha riservato allo Stato la potestà di dettare le norme generali sull'istruzione. Determinando, ad esempio, i tipi di scuola ed i programmi per ciascuno di essi, essa ha ascritto sempre alla potestà dello Stato, come suò esclusivo potere, la prova che il citta•dino deve sostenere per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi. « Inoltre », continua testualmente il Carbonaro, cc ha sollevato lo Stato da qualsiasi onere ·in relazione alla Scuola non statale, nel senso che enti e privati possono istituire qualsia:si tipo di scuola, ma non possono pretendere dallo Stato alcun aiuto finanziario ». E ancora più drastico è il Balladore Pallieri dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che a pag. 309 del s110testo di Diritto Costituzionale 2 afferma: « Per quanto riguarda le scuole private, la Costituzione esclude che possano ricevere sovvenzioni dallo Stato (o, soggiungiamo, dagli altri Enti pubblici) ». Già sarebbe incostituzionale quindi l'attuale sowenzion·e che Io Stato dispone per le scuole elementari pa-. rifìcate, in quanto il contributo di cui parla l'art. 159 del Reg. Gen. del 1928 sarebbe in contrasto con l'art. 33 della Costituzione. . Pertanto, se è già inconciliabile con l'art. 33 il contributo dello 1 SALVATORE CARBONARO, Elementi di legislazione scolastica per fistruzione elementare, Editrice Universitaria, Firenze, pp. 25 e segg. 2 G. BALLADORE PALLIERI, Diritto Costituzionale, Giuffrè, 1950, pag. 309. 96' Bìblioteca Gino Bianco \

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