Per le scuole elementari parifìcate e secondarie legalmente riconosciute, rette da fondazioni e corporazioni religiose che perseguono tra i loro fini, quelli della educa'zione, il problema si pone in termini di scelta tra insegnamento privato o paritario. L'insegnamento privato, potrà essere confessionale, cioè ispirato o a questa o a quella dottrina, a questo o a quel sistema filosofico, vigerà la· più ampia libertà come manifestazione appunto della libertà di pensiero senza che tale insegnamento abbia alcun effetto giuridico. Ma se le scuole istituite dagli enti religiosi, vorranno ottenere la parità, allora l'insegnamento paritario, importerà l'adozione dei programmi e di tutte le strutture istituzionali della sct1ola pubblica. Praticamente si arriverebbe, per usare un termine tratto dalla economia, alla· nazionalizzazione della scuola parificata. Concludendo, le scuole parificate e le scuole legalmente riconosciute che chiedano la parità, debbono essere disciplinate da norme fissate dallo Stato che stabilisce la piena equipollenza di trattamento degli alunni di queste scuole con quelli delle scuole statali. Allora, perchè l'insegnamento delle scuole paritarie produca gli stessi effetti giuridici conseguiti nelle scuole statali, sarà necessario che si adegui ai programmi fissati dallo Stato, cl1e il personale insegnante sia munito degli stessi titoli posseduti dal corrispondente personale insegnante dello Stato e sia assunto per regolare co11corso. Ma allora, se gli effetti saranno l1gt1ali, se il trattamento giuridico degli alunni· sarà uguale, se il reclutamento degli insegnanti sarà lo stesso, i co11finitra scuola paritaria e scuola pubblica e statale saranno tenui, fino a dire che scompariranno e solo allora potrà esaminarsi il problema di un eventuale finanziamento della scuola paritaria. Ma a noi sembra che gli enti gestori delle scuole private vogliano il finanziamento, non u11a nuova disciplina e regolamentazione; vogliano sottoli11eare la loro natura privatistica, ma non ri11unciare agli effetti pubblicistici, restando in quella zona neutra e grigia del diritto, esercitando atti di gestione regolati dal diritto privato ed atti di imperio rilevanti solo per gli effetti che si desidera si producano, ove so110possibili tutti i compromessi, su di un piano di concorrenza sleale nei confro11ti della sc11ola di Stato. 101 Biblio eca Gino· Bianco ..
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==