.. • I fini essenziali dello Stato e tra questi, quello educativo, non pos- . sono essere demandati ai privati per la loro attuazione, nè possono divenire oggetto di lucro. Nè a questo proposito, può affermarsi che l'edu- ' cazione dei cittadini non sia essenziale ai fini dello Stato, come sono invece essenziali il territorio,, la popolazione, la' sovranità e l'ordinamento giuridico, secondo la dottrina tradizionale. In verità, non esistono fini essenziali stabiliti a ·priori. I fini dello Stato sono relativi al suo contenuto- etico-sociale e mutano con il divenire storico della società e dello Stato. In una democrazia che attui la sostanza della democrazia e non la forma, le istituzioni scolastiche non possono non rientrare tra i fini essenziali dello Stato. Come è inconcepibil_e in una moderna democrazia che i fini della giustizia, la tutela dell'ordine pubblico, la difesa1dello Stato, siano affidati ai privati, nè è concepibile che su tali _finipossa innestarsi una attività privata di lucro, è del pari inconcepibile che ciò possa avvenire nel campo della scuola e della educazione. Sotto questo profilo, deve ritenersi illecita l'attività di lucro, avente per oggetto la scuola di ogni ordine e grado ed in contrasto con Io spirito e la lettera della Costituzione. Resta il terzo comma dell'art. 33: « Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato ». Ma è proprio la campagna che le scuole _private stanno effettuando per sollecitare il finanziamento da parte dello Stato, a dimostrare che nella realtà storica e sociale della nostra democra 1zia un tipo, di scuola privata, autosuffìciente, non è concepibile. Una scuola è privata, in quanto non è pubblica, in quanto non vi è la libertà di frequentarla da parte di ogni cittadino; è privata, in ultima analisi, in quanto non soddisfa un interesse pubblico, un bisogno collettivo. Tali scuole, sono destinate a scomparire. L'esigenza del finanziamento delle scuole secondarie, legalmente riconosciute sta a significare, oltre l' intenzione dei promotori, che non può reggersi un tipo di scuola, privata nel finanziamento, nelle attrezzature. e pubblica negli effetti, con un regolamento parzialmente vincolante. Soltanto, si chiede il finanziamento, ma non si vuole rinunziare a quella discrezionalità e libertà di gestione che l'attuale disciplina garantisce alle scuole legalmente riconosciute. Pertanto possiamo affermare che la scuola privata non può essere finanziata dallo Stato, in quanto non soddisfa alcun interesse pubblico e come dice il Balladore Pallieri, nel testo innanzi citato, un tale tipo di scuola non rappresenta altro che una manifestazione della libertà di pensiero e solo come tale tutelata dalla Costituzione. 100 Biblioteca Gino Bianco \ ' •
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