Nord e Sud - anno VIII - n. 20 - agosto 1961

• dallo Stato allo svolgimento ed organizzazione del fatto educativo oppure può avere un valore di lucro èd allora l'azione del privato è diretta a realizzare un guadagno e la scuola diventa soltanto un mezzo per il fine di lucro del privato. La scuola sarebbe allora collocata sul piano dell'esercizio privato di un pubblico servizio ed è questo il. tipo di scuola che il nostro attuale ordinamento ·scolastico definisce parificata o legalmente ric_onosciuta. È vero che la legislazione vigente nel campo della scuola elementare considera la scuola parificata cc a sgravio » dell'obbligo dello Stato di istituire una scuola statale e con la condizione della gratuità della scuola, ma in pratica le scuole parificate elementari sono sorte violando la nonna che prescriveva la loro istituzione entro un raggio spaziale di alcuni chilometri dalla più vicina scuola statale e viola,ndo ancora la norma della gratuità della frequenza. Ma dove il fine di lucro si precisa in maniera lampante è nella istruzione secondaria, legalmente riconoscit1ta. lvi l'attività dei privati gestori è diretta essenzialmente al guadagno con una imposizione tariffaria che ha tutti i caratteri della gestione di un'azienda privata. Infatti le rette so,no proporzionate alle capacità economiche delle famiglie ovvero dei gruppi di famiglie verso cui l'azione del gestore si indirizza e l'altezza delle rette è garanzia della selezione dei frequentanti. . La disciplina delle scuole elementari parificate e seco11darie, legalmente riconosciute, si è andata sviluppando prima che andasse in vigore l'attuale Costitt1zione e conduce a ritenere oggetto di lucro l'attività scolastica1 che, secondo la Costituzione, rientra tra i fini essenziali dello Stato. Infatti, la scuola debella l'ignoranza e l'analfabetismo che possono rientrare tra quegli ostacoli di ordine sociale che secondo l'ultimo comma dell'art. 3 della Costituzione, limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo, della perso•na umana. Inoltre, ribadiamo che la scuola è il mezzo indispensabile per poter realizzare i fini di cui all'art. 4 della Costituzione. In una Repubblica fondata sul lavoro, il lavoro va inteso nel senso moderno dell'accezione, lavoro della intelligenza e del braccio, ed al lavoro così inteso solo la scuola pubblica può preparare, evitando il puro tecnicismo .che distrugge i valori umani ed il puro nozionismo avulso dalla realtà concreta. Pertanto, i fini essenziali dello Stato, previsti dagli artt. 3 e 4 della Costituzione, richiamano per la loro rea•lizzazione la scuola pubblica che la Costituzione medesima prevede agli artt. 33 e 34, integrati, per quanto riguarda la cultura superiore e la ricerca scientifica, dell'art. 9. 99 Biblioteca Gino Bianco

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