Nord e Sud - anno VIII - n. 20 - agosto 1961

• condizione di esercitare la scelta di una attività o di una funzione che « concorra al progresso materiale o spirituale della società », secondo il dettato dell'art. 4 della Costituzione. Pertanto cc il progresso materiale o spirituale della società » è il fine etico, immanente all'azione dello Stato e la Scuola· rappresenta l'istituzione che lo Stato predispone affinchè i cittadini acquistino coscienza di questo fine che è la stessa ragione d'essere dello Stato e della Società. Pertanto, il fine educativo dello Stato fa tutt'unq con la natura stessa della società italiana, quale viene delineata dalla Costituzione repubblicana. Quando lo Stato, per l'art. 33, istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi, lo Stato attua se stesso, ovvero, la società italiana, fondata sul contributo di cia•scun cittadino al suo sviluppo, materiale e spirituale, sanziona nella scuola statale, l'istituto fondamentale diretto a rendere operante la norma costituziona'le che inserisce il cittadino con il suo lavoro nel tessuto vivo della Nazione. La scuola che aderisca alla vita, la scuola che sia espressione della società e della1 cultura, della scienza e della tecnica, seco11do i pri11cipi più avanzati dell'attivismo pedagogico, non può essere che la scuola statale che realizza in maniera permanente, co•n una organizzazione completa di mezzi e di uomini, la vocazione educativa della stessa società. La scuola non può essere un fatto privato, perchè è essenzialmente socializzazione della cultura, degli impegni, è ricerca, collaborazione, è in altri termini comunità di lavoro e di opere; e tutto ciò esce fuori dalla sfera privata e diviene un fatto sociale. Pertanto, anche nel momento istitutivo, la scuola si rivela il risultato di convergenti fattori sociali, quali i bisogni delle popolazioni locali e lo studio della tecnica e dello sviluppo· industriale o agricolo, unificati dalla valutaizio11e dei corpi sociali come i comuni, le provincie, e le regioni, e degli organi della pubblica amministrazione. L'azione dei privati potrà promuovere istituzioni educative, aderenti ai bisogni della società, ma nel momento stesso ir1 cui avverrà il . · riconoscimento giuridico di_tali istituzioni si uscirà dalla sfera privata e si entrerà nella sfera pubblica o sociale. Il momento privatistico è solo un antecedente che può non esserci, del processo istitutivo di una scuola, che, nel momento in cui acquista personalità giuridica, diviene un fatto sociale e quindi u,n fenomeno statuale. L'azione del privato tendente ad istituire una scuola' o è diretta ~a realizzare una finalità d'ordine educativo, ed allora deve di necessità incontrarsi con l' att1vità di Enti, organizzazioni ~d istituzioni, preposti 98 Biblioteca Gino Bianco l

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