Nord e Sud - anno VIII - n. 18 - giugno 1961

In quest'ultimo discorso la Corte è presentata come uno fra i tanti organi di un meccanismo costituzionale perfettamente funzionante o comunque, in un soddisfacente stato di equilibrio: che era proprjo ciò che nei discorsi di De Nicola e di Azzariti si negava, ponendosi l'accento sulla maggior responsabilità che pesava sulla Corte in una situazione precaria di legalità costituzionale. Ogni giudizio, ad ogni modo, IJUÒ essere prematuro. La Corte Costituzionale sta attraversando un delicato periodo di assestamento, non solo per il cambiamento di Presidente, ma anche per la designazione di due nuovi giudici, la cui personalità è certamente aliena da una passiva accettazione della situazione in cui sono stati inseriti. È probabile che già i prossimi mesj ci diranno se cambiamenti ci sono stati, e di quale natura: non mancheranno, infatti le occasioni, chè viva è l'attesa per alcune importanti sentenze sui poteri prefettizi, sul diritto di manifestazione del pensiero, sui li1niti all'iniziativa privata. Per il momento limitiamoci a registrare dei segni, per minimi che siano. Il simposio fiorentino sui problemi deJla magistratura ha, tra l'altro, richiamato l'attenzione su di una questione che non sarà mai abbastanza considerata da giuristi e da politici. Si tratta del criterio seguito dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'inter enire nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale. È noto che tale intervento è soltanto facoltativo, essendosi giustamente ritenuto che per la sua particolare natura, il giudizio di costituzionalità non abbisogna comunque del contraddittorio. In effetti, i casi in cui si è discu so davanti alla Corte senza che fosse presente rAvvocatura dello Stato (alla quale è affidata la rappresentanza del Presidente del Consiglio) si contano sulle dita di una mano, in cinque anni di ·:1.ttività: e questo intervento è ordinariamente concretato nella difesa delle leggi contro le quali era stata 1Jroposta l'eccezione di incostituzionalità. Ciò ignifìca che il Presidente del Consiglio ha ritenuto suo dovere difendere le leggi fasciste, dopo aver sostenuto l'incompetenza della Corte ·1 giudicare di esse, essendo state emanate prima del!' entrata in vigore della Costituzione. Opportunan1ente i congressisti .fiore11tini hanno ricordato che la decisione d'intervenire nei giudizi di costituzionalità involge considerazioni di carattere politico: su di essa, come accade per ogni atto in cuj si concreta l'indirizzo politico del go erno, sarebbe augurabile quel controllo parlamentare che finora è 1nancato. Dobbiamo chiederci quali siano le ragioni che hanno indotto il Presidente del Consiglio a preferire una linea di condotta la cui giustezza è stata così frequentemente smentita dalle sentenze pronuncianti l'incostituzionalità di norme alle quali il governo aveva ritenuto necessario concedère il proprio patrocinio. Tale atteggiamento l1a posto in essere una vera resistenzél: all'opera della Corte, traducendosi in quella mancata collaborazione dell'esecutivo che Azzariti denunciò fermamente nel luglio del 1959. La disposizione di legge che dà al governo la facoltà di intervenire 59 Bibliotecaginobianco

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