legislative ed amministrative atte a promuovere le essenziali riforme strutturali 1 . Naturalmente, presupposto essenziale di tutto ciò è che all'attuazione delle direttive presieda una volontà politica fortemente orientata. Infatti è necessaria nel Ministro dell'agricoltura, chiave di 1 Senza entrare in un'analisi minuziosa di tutti quegli emendan1enti apportati al testo originario del Piano verde che modificano variamente la ripartizione della spesa, e senza citare i nuovi commi che nell'art. 2 del titolo I introducono nel settore operativo finalità di carattere sociale, è necessario rilevare la fondam ntale importanza della nuova formulazione dell'art. 3. Il testo governativo, infatti, recitava: cc Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore d 11a' gricolhua, determina annualn1ente le direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni r gionali. Sui criteri informatori di dette direttive sarà preventivament s ntito il parer del Comitato interministeriale d Ila rico h·uzione. Ai fini della det 1minazione dell direttive di cui al comma precedente, quando si tratti di problemi di particolar interesse locale, il Consiglio Superiore può sentire Commi sioni r gionali e provinciali, all'uopo nominate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, presi dute dai capi degli Uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e composte da rappresentanti degli Uffici statali intere sati, delle Organizzazioni indacali, di organismi locali, nonché da tecnici ed esperti ». Il testo modificato ed approvato recita: cc Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Con iglio superiore dell'agricoltura ed il Comitato interministeriale c.lella ricostn1zione, d interpellate 1 a sociazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli, d termina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre ente 1 gge, ed in conformità alle finalità di cui al precedente articolo 2, i criteri fondamentali per l' ~ pplicazion degli incentivi e degli interventi previsti negli articoli seguenti. I criteri suddetti potranno e sere annualmente riesaminati, con le stesse nonn di cui al comma precedente, in base alle risultanze della relazione annual al Parlamento di cui al successivo articolo 49 ed a particolari esig nze economico-sociali eventualmente manifestatesi. Con le stesse modalità di cui al prin10 comma, il Ministro per l'agricoltura per le foreste determina annualmente I ulteriori direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni regionali. Il Consiglio superiore sentfrà il parere dei Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 5 del decreto del Pre idente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrati dai rappre entanti degli uffici periferici statali delle Amministrazioni dei lavori pubblici, del lavoro, della pubblìca istruzione e della sanità, nonché da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacati operanti nella regione. I Comitati esprimono il loro parere sui criteri di applicazione, nella regione, delle direttive di cui al primo comma e, per ciascun territorio agrario omogeneo 21 Bibliotecaginobianco
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