mento della vita pubblica·. Ma qual senso è possibile dare all'invocazione dei diritti all'accesso alla giustizia ed al segreto professionale nell'occasione presente, quando per lunghi anni si è taciuto su violazioni clamorose e ripetute degli stessi diritti, solo perchè compiute senza che fossero coinvolti definiti e particolari interessi? Più che una cronaca, queste parole potranno sembrare l'indebito sfogo di un moralista, incapace d'intendere il valore politico ed il concreto fandamento di certe manifestazioni. Ora non disconosciamo che alcuni dei provvedimenti legislativi in questione debbano interpretarsi come veri e propri tentativi di controllare attività libere per definizione, come esempi di un fiscalismo inconciliabile con un'idea moderna di Stato: la reazione contro di essi dunque è, più che legittima, doverosa. Vogliamo sottolineare, però, che l'agitazione raramente riesce a superare i limiti della protesta, per divenire serio fatto politico. E ciò non dipende tanto dal modo in cui essa è condotta, quanto piuttosto dalla diffusa sensazione che - superati i momentanei punti di frizione - gli ordini professionali rientreranno disciplinatan1ente nei ranghi, fede]i al princjpio cc qt1i non si fa politica, si lavora ». Dobbiamo sperare, invece, che l'occasione sia propizia ad un mutamento di atteggiamenti e che sia stato inaugurato un nuovo corso anche per gli ordini professionali? Durante la stessa agitazione si è avuta la conferma del modo distorto in cui gli organi di governo sono ormai soliti intendere l'obbligo di fedeltà alla Costituzione. Eccependosi da parte degli ordini professionali la incostituzionalità dei provvediinenti proposti, alcuni ministri in carica l1anno obiettato che l'eccezione non può toccare nè i proponenti la legge nè coloro i quali son chia1nati ad approvarla: le questioni di costituzionalità, dal momento che esiste una Corte competente a risolverle, non possono interessare che que ta. Se la disinvoltura dei nostri governanti non avesse già dato ·1mpie prove di sè, sarebbe il caso di rimanere sbalorditi. La legalità costituzionale, ormai, non è cosa che riguardi parlamento e governo, i quali intendono il giuramento di fedeltà alla Costituzione unicamente come impegno ad accettare le sentenze della Corte Costituzionale. In altre parole, l'entrata in funzione di tale Corte avrebbe avuto come effetto preliminare e preminente l'attribuzione agli altri organi dello Stato del diritto di violare la Costituzione, poichè la garanzia dei cittadini sarebbe comunque realizzata dall'esistenza di una istituzione capace (ove le sia dato modo di intervenire) di eliminare le leggi contrarie alla Costituzione stessa. Questo è anche il significato da attribuire al voto con il quale la maggioranza della Commissione per la Pubblica Istruzione della Camera dei Deputati ha respinto la richiesta di sottoporre al preventivo giudizio della Commissione per gli Affari Costituzionali quegli 51 Bibli9tecaginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==