Nord e Sud - anno VIII - n. 17 - maggio 1961

Neppure mi sembra che possa essere assunto come criterio <li <liscriminazione il giudizio di valore che una· maggioranza politica dà sui fini che i veri gruppi di pressione si propongono; che è, se intendo bene, il criterio proposto da Galli110. << Un metro per valutare l'eventuale dannosità (e per converso l'eventuale utilità) dell'azione di un gruppo di pressione - scrive infatti Gallino - è da vedersi, a nostro avviso, nella misura in cui un determinato gruppo ostacola (o favorisce) con le sue attività il perseguimento di valori largamente condivisi dalla collettività nazionale ». Ma tn1 crite1io di questo genere può essere anche assai pericoloso. Chi stabilisce quali siano questi « valori largamente condivisi dalla collettività nazionale >>? Il plebiscito? Il referendum? Una semplice maggioranza parlamentare? Ma non possono almeno le maggioranze parlamentari assunte a giudici dar lt1ogo a valutazioni partigiane? E se si giunge a dare un quadro giuridico a tutta la questione, con tribunali e sentenze, si possono immagjnare sentenze fondate sulle valutazioni di una· maggioranza parlamentare? Del resto Gallino stesso non ha molta fiducia nelle maggiora11ze parlamentari, se prospetta la necessità di offrire, negli organi legislativi, rappresentanza a gruppi che in essi non sarebbero rappresentati affatto o sarebbero sottorappresentati, « gruppi aventi interessi perfettamente legittimi, cl1e rappresentano altrettante attività fondamentali - di carattere economico, tecnico, culturale ecc. - nella vita del paese ». La qual cosa, frar1camente, è inaccettabile: non 1Jossiamo dare alle assemblee politiche una fisionomia corporativa. Nè fìnalme11te par che si possa dedurre dalla legge co1nune attualmente vigente questo principio di discriminazione di cui abbia1no bisogno, soprattutto percl1è l'attuale legislazione non ha previsto e non 1Joteva prevedere il tipo di attività dei gruppi di pressione; e dedurre per analogia da altri istituti quel principio costringerebbe ad uno sforzo di sistemazione astratta di una materia che va invece regolata ex novo. Il solo criterio obiettivo di discriminazione, cl1e mi pare si possa assumere in questa delicata materia, è quello cl1e cl1iamerei del rispetto del contesto istituzionale. Le attività di individui e di gruppi si devono svolgere sempre nel quadro di quella che Bentley chiamava la struttura istituzionale formale. Ad esempio, noi riconosciamo perseguibile un gruppo o un partito che si organizzi ed operi concretamente per il sovvertimento delle istituzioni democratiche: la Corte Suprema della Repubblica Federale Tedesca·, come è noto, è andata ancora più in là, ed ha ritenuto che non si potesse dare vita a partiti come quello 11azista o neo-nazista o come quel1o comunista, proprio perchè essi ave28 Bibliotecaginobianco

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