che i nostri reggitori non abbiano sentito l'ammaestramento di cui era larga l'abrogazione dell'analoga disposizion·e del 1901, cui si addivenne nel 1908. Ridicola è poi la facoltà di forf ettizzaré il compenso per la omissione continuata di provvedimenti. In non minore grado im1norale deve definirsi l'imposizione del deposito per multa, inteso quale entrata finanziaria dello Stato, e non come sanzione, del resto assai discutibile, comminata a carico del litigante soccombente, perchè la sottolineata qualificazione presuppone necessariamente ... la presunzione d'infondatezza del medesimo e non, come ogni bennato legislatore dovrebbe essere indotto a congetturare, la presunzione dì fondatezza, con riferimento alla quale l'inconsistenza delle ragioni· del soccombente si pone a mo' di eccezione, perseguibile mediante rr1ulta. Delle due l'una: o il deposito si concepisce come una remora della litigiosità ed allora· non si comprende perchè nello stesso lasso di tempo sia stato approvato dal Parlamento l'aumento degli organici dei ma- ·gistrati di Cassazione, che, ove il balzello operasse, dovrebbero veder ridotta la somma delle loro fatiche, o il deposito si riguarda quale :fonte di entrata finanziaria dello Stato ed allora si deve muovere dalla premessa, davvero immorale, che lo Stato presuma la generale infondatezza dei ricorsi e vi ravvisi u11afonte di entrate. Tutti i provvedimenti finanziari progettati, nessu110 escluso, sono espressione di un orientamento, che i cultori della economia finanziaria e della dottrina del processo definiscono contrario alla logica ad un tempo giuridica e tributaria: se la Giustizia è davvero t1na irrinunciabile funzione dello Stato, le spese ognora crescenti, che la sua amministrazione rende necessarie, debbono trovare copertura nelle imposte, commisurate, per il precetto costituzionale, alla capacità contributiva dei cittadini, pur temperata da criteri di progressività, in guisa se non esclusiva, sicuramente e di gran lunga preminente rispetto alle tasse, e ciò per ragioni sì univoche e copiose, ad esporre le qtlali si dà il solo imbarazzo della scelta. Anzitutto, la lite è un male del corpo sociale, ed i costi dei medicamina non debbono essere precipuamente sopportati da coloro che ne sono affetti, vuoi per un senso di carità, che anche ai non cristiani non può sfuggire, vt1oi perchè le sanzioni, che i giudici comminano a definizione dei singoli processi, rivestono un valore educativo ed adempiono ad una funzione integratrice dell'ordinamento normativo, che rifluisce a vantaggio della intera collettività. In secondo lt1ogo, inadeguati si dimostrano i criteri apprestati al fine di fare· delle tasse giu-diziarie i corrispettivi dei servizi che gli organi dello Stato erogano ai consumatori di giustizia, e proprio la gradualità dei depositi per multa, quali condizioni di procedibilità dei ricorsi per Cassa'zione delle sentenze di appello, costituiscono l'ennesima non necessaria conferma dell'inadeguatezza di quei criteri: non solo l'impegno. della istruttoria e della decisione di una causa non è affatto 44 Bibliotecaginobianco
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