Nord e Sud - anno VIII - n. 13 - gennaio 1961

Una postilla. Il presente articolo era stato preparato da tempo e Ìa sua pubblicazione è stata rimandata per cause diverse nonchè per l'assenza del1' autore dall'Italia, protrattasi per un anno. Nel frattempo è stato reso noto un nuovo Schema di disegno di legge sull'ordinamento delle scuole di servizio sociale preparato dalla commissione ministeria1e di ct1i si è detto; e, quindi, siamo lieti di questo ritardo, che ci consente di dare ai lettori alct1ne informazioni al riguardo. Nelle sue grandi linee questo schema ci sembra accetti molti dei suggerimenti espressi dalle Scuole e dalle categorie interessate a commento dei precedenti due disegni. È stato, così, accolto il principio che la legge precisi gli scopi delle scuole in oggetto 29 e si è evitato il riferimento a· particolari articoli del T. U. delle leggi sull'istrt1zione superiore 30 • L'art. 2 della nuova proposta si rende interprete di u11 altro desiderio da più parti espresso : esso, cioè, prevede che dette scuole « possono essere istituite dallo Stato, da Enti e da privati, anche presso Università ed Istituti di istruzione st1periore » 31 • Del tutto innovatore è, a st1a volta, il successivo art. 3, unico, nei tre disegni di legge, ad anticipare già alcuni criteri sugli organi da creare presso ciascu11a scuola; materia, questa, che era stata, finora, sempre demandata al regolamento applicativo. È la stessa· legge, cioè, che dà una comune fisionomia alle singole scuole con una consegue11te garanzia di maggiore serietà e di una più uniforme organizza•zione. Dovrà essere, invece, lo statuto di ciascuna scuola - così come previsto dall'art. 4 - a determinare, in dettaglio, le materie di insegnamento, il loro ordine, le modalità di insegnamento, il numero minimo di materie prescritte per il conseguimento del diploma·; le norme relative alla nomina del Direttore ed al ft1nzionamento del Consiglio 29 L'art. 1 del nuovo schema reca, infatti, al suo primo comma che « Le Scuole di servizio sociale hanno per scopo la formazione scientifico-professionale degli assistenti sociali » . 30 Al secondo comma dell'art. 1 si rimanda, in realtà, in quanto applicabili a tutte le norme del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1952. 31 Si ricorda che, per interessamento del giudice costituzionale Prof. Bracci, fu istituita, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Siena, una Scuola di Servizio Sociale, l'unica avente, oggi, un ufficiale riconoscimento. 54 Bibiiotecaginobianco

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