Nord e Sud - anno VIII - n. 13 - gennaio 1961

interventi siano coordinati in modo da far convergere gli assetti produttivi, i sistemi di mercato, gli insediamenti della popolazione, la formazione culturale, in breve ogni aspetto della vita economica verso quella configurazione che si è prescelta come obiettivo. 4. - Veniamo ora al nostro ultimo punto : gli insegnamenti che si possono trarre dalla esperienza degli ultimi dieci anni. Uno degli inconvenienti che si fanno sentire con forza crescente è la mancanza di coordinazione fra i vari tipi di intervento. Gli investimenti nel Mezzogiorno sono affidati ad una molteplicità di istituti ognuno dei quali è indipendente, nei limiti della sua co1npetenza. La rete stradale è curata dall' A.N .A.S. (per le strade statali), dalla Cas a (cl e si concentra sulle strade provinciali), dagli Enti di Bonifica (per le così dette strade di bonifica); la costruzione di ferrovie oltre cl1e dal Ministero dei Trasporti, è finanziata dalla Cassa; la riforma fondiaria è compiuta, tramite gli Enti di Riforma, dal Ministero dell'Agricoltura· la bonifica è compiuta parte dal Ministero dell'Agricoltura, parte dalla Cassa per il ìvlezzogiomo; l'attività edilizia (anche quella scolastica) è curata dal Ministero dei Lavori Pubblici, ma le case per i la oratori sono costruite dal Ministero del Lavoro (INA-Casa); l'istruzione professionale è di competenza della Cassa, ma i corsi di riqualificazione per disoccupatj sono organizzati dal Ministero del La oro; gli incentivi ai privati nel settore agricolo sono gestiti dalla Cassa, ma il credito industriale è affidato ad istituti specializzati costituiti appositamente per il Mezzogiorno (Isveimer, I1fis, Cis). Nessun inco11veniente sorgerebbe se ciascuno di qt1esti enti fosse soltanto un dipartimento di un unico organismo superiore e facesse capo ad una organizzazione unitaria. Invece ognu110 di essi ha conservato la sua autonomia originaria e come unico elemento coordinatore si è istituito il Comitato dei Ministri per il ì\!Iezzogiorno. Ma i poteri del Comitato sono assai circoscritti e del tutto insufficienti. Solo negli ultimissimi tempi si è avuto qualche progresso verso un effettivo 1Jotere di coordina1nento. Secondo la legge originaria (legge 10 ottobre 1950, n. 646), al Con1itato dei Ministri era demandata la vigilanza sulle sole opere della Cassa, e non anche il coordinamento con i programmi ministeriali; la funzione coordinatrice del Comitato era dunque meramente nominale. Successivi allargamenti nei poteri del Comitato si ebbero con la legge speciale per la Calabria (legge 26 novembre 1965), e con la legge 29 luglio 1957, con la quale l'obbligo di 19 Bibiiotecaginobianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==