mercato di tipo mancl1esteriano: il mercato comu11e europeo, sia· 11el settore del carbone e dell'acciaio che in quello degli altri prodotti, tende indubbiamente al cc laisser passer » ma non già ad un indiscriminato cc laisser faire » (J. RuEFF, Une mutatiòn dans les structures politiques: Le marché institutionnel des commuriantés européen,nes i11 << Revue d' économie politique », gennaio-febbraio 1958 pag. 1 e ss.). Si è parlato giustamente a proposito di talune disposizioni dei trattati, di polizia generale e di polizia economica: in effetti le libertà previste e garantite nei testi istitutivi della C.E.C.A. e del M.E.C. non potrebbero essere illimitate e la violazione dei limiti non potrebbe restare senza sanzione (cfr. l'eccellente lavoro di L. CARTOU, Le Marché comniun et le droit public, Paris, 1959, pag. 36 e ss.). Ma il mercato è istituzionale 110n solo perchè i testi che lo istituiscono prevedono un apparato autoritario, a diretto contatto con gli individui e con le imprese, al fine di svolgere funzioni di alta polizia (norme anti-trust, ecc.); ma perchè gli organi comunitari, attraverso un trasferimento di competenze progressivo dagli stati nazionali, dovrebbero essere in grado di impostare e di realizzare una politica comune dell'agricoltura, dei trasporti e così via. Qui si manifesta una delle principali differenze tra il trattato della'. C.E.C.A. e quello del M.E.C.: il secondo, per l'ampiezza dei settori coinvolti, per i tempi più lt1ng]1i di attuazione che prevede, si presenta come un trattato « quadro », che, come le leggi « cornice », rinvia ad ·una normazione ulteriore, mentre nel primo caso, trattandosi di due specifici rami di produzione, è stato possibile spingere a un grado di maggior precisione le norme del trattato istitutivo. Questa differenza è degna di rilievo perchè sottolinea l'importanza dei compiti affidati alla Commissione della C.E.E., alla quale spetta di predisporre una serie di atti normativi i quali costituiranno una vera e propria integrazione del trattato. Naturalmente, gli accenni fatti per assimilare il procedimento- di cc decision - making » nelle due Comunità riguarda le decisioni omogenee cioè quelle che si distinguono per il loro carattere particolarmente innovativo (rispetto al trattato) o eminentemente discrezionale: c'è poi tutta un>altra serie di provvedimenti di minor rilievo, specialmente nella C.E.C.A., che sono affidati alla esclusiva competenza del1' organo esecutivo, in cui non sono rappresentati i governi. Mano a mano che ci si allontana dalla data in cui venne costituita la C.E.C.A. è visibile anche nella dottrina giuridica uno sforzo di ri92. Bibliotecaginobianco
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