Nord e Sud - anno VII - n. 11-12 - dicembre 1960

l'opposto le decisioni del Consiglio dei ministri della C.E.E., quando siano state emanate (come è normale) su proposta della Commissione, possono contenere una modifica alla proposta stessa soltanto in base ad una deliberazione unanime (a1t. 149, comma 1, Trattato M.E.C.). Come si vede in entrambi i casi la volontà del Consiglio dei ministri appare determinante sia cl1e si presenti contenuta in un parere vincolante (C.E.C.A.) sia che si manifesti formalmente una decisione autonoma (C.E.E.): senonchè, in tutti e due i casi, l'intervento dell'Alta Autorità e della Commissione costituisce un fattore essenziale della decisione, perchè in forme diverse precostituisce il contenuto delle deliberazioni che dovra·nno essere adottate. Questa sostanziale identità di posizione degli organi comunitari della C.E.C.A. e della C.E.E. nella costituzione « materiale » dei due organismi è sottolineata dal «ridimensionamento » che i poteri dell'Alta Autorità hanno subito negli ultimi due anni; si tratta, beninteso, di una situazione politica, che non tocca la lettera del Trattato di Parigi, ma che comunque non può essere trascurata in una valutazione sostanziale. Già si era detto come troppi osservatori dimenticassero « l'esiguità dei poteri dell'Alta Autorità, i poteri effettivi, quelli, cioè, politicamente esercitabili, non quelli che risultano da un'interpretazione prettamente giuridica degli articoli del Trattato » (GIORDANoOp. cit. pag. 49). Si può aggiungere che lo scacco subito dall'Alta Autorità, che si vide respiI1ta dal Consiglio dei ministi-i la soluzione proposta per risolvere la· crisi di superpro,duzione carbonifera, se ha avuto probabilmente come concausa anche errori tattici, ha pure dimostrato, al di là dei testi, la reale limitazione dei suoi poteri. In linea generale, dunque, nè l'Alta Autorità nè la Commissione della C.E.E. possono sperare di condurre in porto un'azio11e di rilievo senza il consenso dei rapprese11tanti dei Governi: la loro funzione, dun•que, si svolge principalmente in sede preliminare; con la ricerca di soluzioni le più « obbiettive » e le più « europee » possibili, accette ai governi e perciò suscettibili di essere realizzate. Questo ruolo, cl1e il generale De Gaulle ha sprezzantemente definito come proprio di « courtiers » più o meno tecnocratici, riveste peraltro un rilievo indiscutibile, percl1è tende a garantire in for~e più impegnative di quelle normali per gli altri trattati l'adempimento degli obblighi assunti dai sei paesi. I due trattati, come è noto, tendono a stabilire quello che è stato chiamato, con espressione sintetica, un « mercato istituzionale » ( sia pure in settori economici di diversa ampiezza), per distinguerlo da un 91 Bibliotecaginobianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==