Nord e Sud - anno VII - n. 11-12 - dicembre 1960

per esistente raccordo unanime sulla « cosa »; dal momento che i federalisti più intransigenti, per esempio, vedevano da tempo 11el cc sopranazionale » un mero feticcio, degno del più inglorioso tramonto; riferendosi con ciò non già alla terminologia corrente ma al fenomeno istituzionale (e alla congiunta concettuologia) eh' essa designava. Noi pensiamo che una chiarificazione in questo campo possa· essere benefica da un doppio punto di vista: innanzi tutto per meglio conoscere la realtà istituzionale delle comunità europee, in secondo luogo per operare politicamente con maggiore efficacia. Sotto il primo aspetto, quando si accolga' la tesi che le comunità europee esistenti non costituiscono un tertium genus tra unione internazionale di Stati e lo Stato federale; quando si ammetta che esse costituiscono la forma più sviluppata e più complessa delle attuali unioni ed organizza·zioni internazionali di Stati, si è aperta la via a intenderne ~on maggiore aderenza alla realtà la natura e il funzionamento. Ora, nella letteratura europeistica, sopranazionale stava· per federale, sopranazionalità voleva dire governo e leggi federa·li (cfr. R. GIORDANO, Il Mercato comune e i suoi problemi, « Opere nuove », Roma 1958); e si era poi costretti a riconoscere (almeno per il M.E.C., ma vedremo che il discorso si applica anche alla C.E.C.A.) che, per la scarsezza dei poteri garantiti alle istituzioni sopranazionali, queste andrebbero meglio definite cc comuni » ( così R. GIORDANO, ivi, pag. 33). In questa prospettiva una· osservazione più attenta della lettera e dello spirito dei trattati istitutivi co11sente di affermare, al di là delle apparenti divergenze, la sostanziale affinità di struttura tra i metodi con cui vengono prese le decisioni in sede C.E.C.A. e in sede M.E.C. Leggendo i testi sembrerebbe che la Commissione della C.E.E. svolga una funzione subordinata·, perchè le decisioni principali vengono adottate, all'unanimità o con maggioranze qualificate o non, dal Consiglio dei ministri, mentre nella Comunità carbosiderurgica è normalmente l'Alta Autorità che ha il potere di deliberare. Come è noto, l'Alta Autorità e la Commissione sono gli organi più tipicamente comunitari, in quanto composti da membri che esercitano le loro attribuzioni in piena indipendenza, non sollecitando nè accettando istruzioni da parte di Governi o di altre organizzazio.ni; invece il Consiglio è formato dai rappresentanti dei sei Stati, ogni governo delegandovi uno dei suoi componenti. D'altra parte le principali deliberazioni dell'Alta Autorità della C.E.C.A. possono essere prese ·solo su parere conforme del Consiglio dei ministri (cfr. artt. 54, comma I; 55, comma 2; 58, ecc.); al90, Bibliotecaginobianco

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