Nord e Sud - anno VII - n. 11-12 - dicembre 1960

Basta, viceversa, scorrere gli articoli del trattato - dal 38 al 47 - dedicati all'agricoltura per convincersi che lo spirito libero-scambista, che pure ha trovato espressione in altre parti del trattato stesso, ha incontrato qui la strada sbarrata e ha ceduto il passo ad un compromesso, diretto da t1n lato a mantenere il più a lungo possibile le bardature protezionistiche nazionali e a sostituirle, dall'altro, nel previsto regime finale, con bardature protezionistiche comuni, che potrebbero risultare anche più limitatrici e pericolose delle altre. Per quanto riguarda il cc periodo di transizione », l'articolo 44 prevede, infatti, che, nei dodici anni della stia durata, possa essere consentito ai singoli stati membri di applicare per certi prodotti (che di fatto son quasi tutti) un sistema di prezzi minimi al di sotto dei quali « le importazioni possono essere sospese, ridotte o effettuate a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato ». Per quanto riguarda il regime finale - dopo avere stabilito l'impegno alla adozione di una politica agraria comune - se ne definiscono gli scopi (artt. 38-39) nei termini stessi delle politiche nazionali in atto (stabilizzazione dei mercati e adeguato livello di vita delle popolazioni agricole) e se ne affida la realizzazione a str11menti non dissimili da quelli in uso attualmente. L'articolo 40, infatti, stabilisce che la futura organizzazione comune dei mercati agricoli risulterà a seconda dei prodotti o dalla adozione di norme comuni in fatto di concorrenza 15 , o dalla coordinazione obbligatoria delle diverse organizzazioni nazionali di mercato o dalla costituzione di u~a organizzazione europea di mercato e precisa provvedimenti simili a quelli delle attuali politiche protezionistiche nazionali, (regolamentazio11i dei prezzi, sussidi alla produ- . zione o nella fase di collocamento dei prodotti, sistemi obbligatori di ammasso e di conguaglio, disposizi9ni per la stabilizzazione delle importazioni e delle esportazioni). Come se ciò non bastasse, l'articolo 43 del Trattato nel suo comma terzo dice che il Co11sigliopotrà imporre agli Stati membri recalcitranti la sostituzione della loro organizzazione nazionale con la organizzazione dei mercati agricoli prevista dall'art. 40 solo cc se l'organizzazione comune lamentazioni nazionali, tendano a creare una vasta unità economica protetta verso r esterno e allineata nei suoi prezzi sui costi delle imprese marginali ». 15 Nel successivo articolo 42 è specificato che le regole della concorrenza stabilite agli_articoli 85-94 del trattato (divieto di intese, cartelli, ecc.) non sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli se non nella misura determinata dal Consiglio. 154 Biblioteca·ginobianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==