dell'intervento in extren1is di iniziative di ca rattere politico generale sia stato possibile ogni volta tirarle fuori dal vicolo cieco nel quale continuamente ricadevano. Anche qui non è il caso di entrare nei dettagli e in particolare non è il caso di rievocare i tentativi di raggiungere un accordo valido per tutta l'Europa, tutti falliti finora con la cons eguenza' che la situazione è oggi allo stesso punto cui lo era dieci anni fa. Il semplice esame, tuttavia, delle vicende relative agli articoli per l'agricoltura nel trattato di Roma può essere necessario e sufficiente a c omprendere le difficoltà nelle quali ci si è dibattuti e ci si dibatte. Il « Rapporto dei Capi di Delegazione » (il cosidetto « Rapporto Spaak) 13 - con il quale l'idea stessa del Mercato Comune si è venuta completando - aveva, sì, riconosciuto « la natura particolare della agricoltura », la necessità di una particolare organizzazione d el mercato dei suoi prodotti nella fase finale e quindi l'op portunità di un periodo di transizione con procedimenti speciali, ma aveva anche lasciato sperare che gli articoli relativi nel trattato avrebbe ro avuto gli stessi obiettivi degli altri, ossia la progressiva specializzaz ione delle produzioni e l'allargamento degli scambi 14 • 13 Comité intergovernemental crée par la Confér ence de Messine, Rapport des Chej-s de Délégation aux Ministres des Affaires Etrangè res, Bruxelles, 21 avril 1956. 1 4 Il capitolo 4 del « Rapporto » dedicato all'agricoltura si apre appunto affermando che l'inclusione dell'agricoltura è essenziale per il mercato comune europeo e per l'equilibrio degli scambi e riconoscend o che l'agricoltura rappresenta « uno dei settori nei quali l'aumento di produttività che si avrà in conseguenza del mercato comune, ossia della progressiva specializz azione delle produzioni e dell'allargamento degli sbocchi commerciali, può avere importantissimi effetti sul livello di vita sia dei produttori che dei consumatori ». Dopo aver esposto la necessità di affrontare i problemi dell'agricoltura con si- ~temi particolari, che sono in parte gli stessi indicati dal trattato, sia nel paragrafo dedicato al periodo di transizione sia in quel lo che tratta del regime fiscale si lasciano intravvedere soluzioni più liberistiche di quelle accolte poi nel trattato. Così tra le misure del periodo di transizione ~l sistema dei prezzi minimi è ammesso solo per pochi prodotti e a patto ch e i prezzi, fissati all'inizio dai singoli stati, scendano progressivamente in modo da avvicinarsi gradualmente al prezzo comune. Per quanto riguarda, poi, il regime fis cale, l'organizzazione comune di mercato è prevista nel « Rapporto » solo « per un numero limitato di prodotti », mentre che per gli altri ci si sforzerà di far funzionare all'interno della Comunità un libero mercato e di limitare ai dazi e alle misure antidumping la protezione verso l'esterno» . Bisogna, infatti, guardarsi - subito dopo si soggiunge -- dal pericolo che le mi~ure adottate pèr l'organizzazione comune d el mercato, in sostituzione delle rego153 ./ Bibliotecaginobianco
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