Nord e Sud - anno VII - n. 10 - novembre 1960

agire secondo giustizia, ma precisamente il contrario, rendere cioè flagrante l'ingiustizia·. È cl1iaro che possono esservi riscl1i non lievi anche in direzione opposta, e che bisogna guardarsi dal cadere nell'eccesso del procedere sempre e in ogni occasione secondo il principio del caso per caso: anche se questo principio, infatti, ha indiscutibilmente la sua validità e la sua giustifìcazione profonda, bisogna· tuttavia riconoscere che all'atto pratico l'organizzazione dello stato esige cl1e alcuni criteri generali, e con1unque non troppo rigidi, di 11niformità vengano rispettati, sì da rendere più facili i rapporti fra organi centrali ed organi locali. Tale esigenza, però, non sarebbe incompatibile con un sistema che consentisse, per esempio, ai comuni delle città maggiori di darsi essi stessi il proprio statuto, il quale potrebbe in tal modo venir studjato ed elaborato in stretta corrispondenza con la loro situazione e le loro necessità particolari, sistema questo che sarebbe finalmente in armonia con i principi di un vero ed effettivo al1togovemo locale così come ha tro, ato felice attuazione altrove 25 • È inutile nasGondersi, comunque, che il superstizioso 1nito dell'uniformità sarebbe, allo stato attuale delle cose, difficilmente sradicabile 'in Italia, dove corrisponde del resto ad una generale sfìducia verso le autonomie locali ed alla diffusa sensazione che sia necessario un controllo rigoroso, continuo ed assiduo degli organi dello stato su ogni a·spetto della vita municipale, controllo che evide11temente è più facilmente realizzabile attraverso un sistema in cui siano ridotte al minimo le differenze di struttura ammii1istrativa in seno agli enti locali. In una situazione del genere, c'è da chiedersi pertanto se non sarebbe opportuno evitare le prevedjbili, forse insuperabili rea·zioni ostili che certamente susciterebbe un progetto di creazione di enti metropolitani del 25 Cfr. su ciò A. AQUARONE, Aspetti dell' amm,inistrazione locale negli Stati Uniti: la « Municipal Home Rule » ed il suo svolgimento storico, in cc Rassegna parlamentare», dicembe 1959, pp. 98-123. Sull'opportunità di concedere almeno ai comuni maggiori la facoltà di darsi liberamente il proprio stah.1to ha convenuto anche un autore non certo incline alle prese di posizione radicali come M. LA ToRRE, Le funzioni dei segretari comunali, in « L'amministrazione italiana », marzo 1956, p. 233. Utili indicazioni in materia può offrire il sistema di governo locale inglese, nel quale tuttavia il principio integrale della « municipal home rule » non ha trovato la medesima applicazione che negli Stati Uniti. Cfr. comunque: I-I. FINER, English local government, IV ed., London 1950; J. J. CLARKE, Outlines of local government of tre United Kingdom, XVII ed., London 1954; W. A. RoBSON, The development of local government, III ed., London, 1954. 47 Bibliotecaginobianco

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