poi che in questo caso la coesistenza· del nuovo ente metropolitano co11· la provincia, che è da prevedere non verrebbe com~11que soppressa date le consuetudini politicl1e ed amministrative italiane, non sarebbe in alcun modo giustificata, mentre d'altra parte si porrebbe il problema dei controlli delle autorità centrali sulle deliberazioni e sugli atti degli organi metropolitani di nuova creazione, controlli cui lo stato non rinun- .cerebbe di certo e che verrebbero così a render ancora più macchinoso il già tanto irrazionale sistema dei rapporti fra enti locali ed autorità governative, sia centra'li che periferiche. Inoltre, non bisogna nascondersi che la proposta di creare degli enti istituzionali metropolitani del tutto nuovi urterebbe senza dubbio contro uno dei miti più diffusi e più profondamente radicati della concezione giuridico-amministrativa italiana, quello dell'uniformità. Già si è accennato all'influenza negativa che questo mito ha esercitato, dall'unificazione in poi, e che continua tuttora ad esercitare, sulle strutture dell'amministrazione locale in Italia, condannata ad una uniformità di legislazione e di istituti che pregiudicano gravemente la possibilità per gli enti locali di svolgere in maniera funzionale i loro compiti. In apparenza, il criterio di uniformità risponde ad una esigenza di equità: la legge dev'essere uguale per tutti, si tratti di individui o di enti pubblici, territoriali o meno, ed è giusto pertanto che gli enti locali siano regolati da:lla legge in maniera uniforme, nella misura maggiore possibile; è questa però una misura che gli uomini di governo, in Italia come in Francia, sono stati assai abili nel portare all'estremo. Ma si tratta, ovviamente, di un'equità fittizia· e merame11te formale: ad una vera eguaglianza di trattamento, co1Tispondente ad un bisogno di giustizia universalmente sentito, ci si avvicina, e non si può far di più che solo avvicinarvisi, non già imponendo, qua1si come una camicia di forza, a tutti indistintamente una medesima norma, quali che siano la rispettiva situazione di fatto e le esigenze che ne derivano, bensì dando per quanto possibile ad ogni individuo o ente il modo di far fronte nella maniera più adeguata alle proprie necessità particolarj, commisurando a queste ultime gli strumenti d' azio11e che gli sono conferiti. Costringere due o più enti locali, che si trovino in condizione del tutto diversa, a sottostare al medesimo sistema amministrativo, non significa turale cfr.: G. LOCATI, Nu.ovi enti in sostituzione dei comuni e delle provincie, in « Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza », 1 maggio 1956, pp. 690-92. 46 ~ibliotecaginobianco
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