nione pubblica dei singoli comuni interessati un più vivo sentimento della fondamentale unitarietà della provincia come area metropolitana investita di funzioni particolari e stimolare in loro una maggiore consapevolezza dei problemi relativi. Inoltre, nell'inte11to di facilitare il coordinamento e la collaborazione fra le autorità provinciali e quelle comunali, è stabilito che tra i requisiti di eleggibilità dei candidati scelti dai consiglieri dei vari comuni vi sia anche quello dell'appartenenza al rispettivo consiglio comunale; la carica di consigliere provinciale è tuttavia dicl1iarata incompatibile con quella' di sindaco o di assessore di un qualsiasi comune della provincia. I controlli dell'autorità tutoria sulle deliberazioni dell'amministrazione provinciale, pur rimanendo nel complesso i medesimi attualmente vigenti, sono tuttavia· alleggeriti nel senso che sono sottratte all' approvazione della giunta provinciale amministrativa quelle riguardanti: la contrattazione di prestiti, quando l'importo complessivo dell'impegno e del contratto non superi la somma di 100.000.000 di lire; l'alienazione di immobili, di titoli di credito e di azioni e obbliga•zioni quando il valore dell'atto non superi l'importo di 20.000.000 di lire; la costituzione di servitù passive e di enfiteusi, quando il valore del fondo non superi l'importo di 50.000.000 di lire; le locazioni e conduzioni anche per oltre 12 anni, quando l'importo annuale della locazione non superi la somma di 20.000.000 di lire. Ma le ir1nova•zionifondame11tali previse dalla proposta di legge in esame sono quelle riguardanti le attribuzioni dell'amministrazione provinciale, cl1e ve11gono considerevolmente estese, e più precisamente nei seguenti settori: urbanistica; trasporti; lavori pubblici; assistenza e beneficenza; igiene e sanità. In materia urbanistica, allo scopo di ovviare alla le11tezza, quando non alla t~tale carenza del ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la formazione dei piani territoriali di coordinamento e dei piani intercomunali, è previsto che l'ammi11istra·zione provinciale abbia facoltà di formare e proporre per l'approvaziòne sia gli uni che gli altri. Onde rendere poi effettivo il necessario coordinamento urbanistico in tutta la provincia, è pure stabilito che i vari comuni in essa compresi debbano comunicare all'amministrazione provinciale i progetti e le varianti ai piani regolatori generali da loro forma ti e che le eventuali osservazioni che dovesse fare la giunta provinciale debbano essere trasmesse al ministero dei lavori pubblici dal comune interessato. È inoltre previsto che nel caso in cui un comt1ne della provincia non provveda a 40 • Bibliotecaginobianco
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