I Scartata così recisamente la possibilità di risolvere i problemi metropolitani mediante un i11grandimento della città· centrale a danno dei comuni circostanti, vi so110altre due soluzioni, imperniate sugli attuali istituti di amministrazione loca'le, che si presenta110 come abbastanza facilmente realizzabili: la creazione di un consorzio fra i comuni del1' area metropolitana, oppure il conferimento alla provincia di nuove ftmzio11i e attribuzioni, in 1nodo da fame un organo st1perçomunale idoneo a· fronteggiare con visione ed azione unitaria i complessi pro- · blemi metropolitani. La legge comunale e provinciale del 1934 prevede, com'è noto, la costituzione facoltativa od obbligatoria di consorzi fra comuni 11 • Si plicazioni, per gli spostamenti di competenze, di attribuzioni, di facoltà, causando intralci e creando rivalità nella abnorme n1acchina amministrativa che, tutto riportando ad un potere centralizzato, perdeva facilmente di vista i problemi e le esigenze della fascia periferica e quelli stessi del centro cittadino; per i quali non vi fu, né vi è stata in seguito, altra preoccupazione se non quella di occultarli dietro un sottile par.avento di lustro o di decoro. Il concetto di ampliamento cittadino richiedeva, naturalmente, nuove aree edificabili e nuove zone alla periferia. Per questa ragione i dieci comuni situati nelle immediate vicinanze della città furono assorbiti ed aggregatj ali' amministrazione centrale, con l'effetto hnmediato di tamponare ogni, sia pur minima, capacità di sviluppo che l'autonomia comunale avrebbe garantito. Purtuttavia, malgrado la non funzionalità dell'accentramento, sarebbe stato logico attendersi, nei borghi periferici, un miglioramento, sia pure relativo, della situazione economico-ambientale. Questo per la serie di vantaggi resi possibili dagli scambi diretti e continuati, quasi simbiotici, con le notevoli risorse di ogni tipo di cui dispone la città. Tali scambi, infatti, comunque fossero andate le cose, sarebbero stati garantiti dalla immediata vicinanza. Ma l'atteso miglioramento non si è mai avuto ed è sintomatico il fatto che quei comuni che sono intorno alla città e hanno conservato una propria am1ninistrazione, hanno potuto conseguire un notevole sviluppo, sia ambientale che economico sociale. Così è accaduto, per esempio, a Portici, a S. Giorgio a Cremano, a Cercola, a Pomigliano d'Arco, a Casoria e nella stessa Pozzuoli ». 11 Cfr. gli artt. 156-172, che regolano la materia consortile. La costituzione del consorzio è approvata con decreto del prefetto, udita la giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale, del ministro dell'interno, udite le giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti· appartengono invece a circoscrizioni provinciali diverse. Con Io stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio. Lo statuto deve indicare lo scopo del consorzio e, se del caso, la durata, gli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, il contributo degli enti consorziati, e stabilire ogni altra opportuna norma di amministrazione in conformità della legge. Ogni consorzio, comunque, deve avere un'assemblea consorziale, un consiglio direttivo ed un presidente. Il concorso degli enti alle spese consorziali è fissato d'accordo tra i vari comuni, tenendo conto 32 Biblioteca_ginobianco
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