punto di vista sindacale, potrebbero essere qualificate come ' datori di lavoro' (direttori) e dipendenti (redattori e cronisti), dirigenti e impiegati, collaboratori e consulenti. Gli albi o elenchi sono una diretta conseguenza degli << ordini » : se esiste un cc ordine», ci devono essere delle liste di coloro che vi appartengono~ e poichè gli « ordini », come già detto, sono enti di diritto pubblico, la legge stabilisce che solo coloro che vi sono compresi possono esercitare la libera professione; ma l'iscrizione all' « ordine » non ha, nella generalità dei casi, il carattere di tLna decisione discrezionale lasciata alle autorità dell' « ordine » stesso: cl1i ha ottenuto, attraverso un titolo di studio specifico (laurea per gli « ordini », licenza di scuola media specifica per i « collegi »), il diritto di esercitare una professione deve, appunto per esercitarla, ottenere l'iscrizione in un albo: è un suo diritto, non è una concessione da parte delle autorità dell' cc ordine ». Ma oltre al titolo ,di studio e all'accertamento di determinati requisiti (cittadinanza, mancanza di condanne penali, residenza ecc.) per l'iscrizione all'albo è necessario valutare, ovviamente con discrezionalità, che l'aspirante abbia cc specchiata condotta morale e politica » ( così l'art. 2 della legge 26 aprile 1938 n. 897, rimasto ancor oggi in vigore per la parte non politica). L'albo professionale è all'origine cc uno strumento mercè il quale l'autorità giudiziaria e quella amministrativa possano. conoscere coloro .che esercitano una determinata professione, al fine di giovarsi, su richiesta dei professionisti, oppure obbligandoveli, della loro opera, di applicare le sanzioni penali a cui essi frequentemente possono andare incontro per l'esercizio della loro prof essione e in genere di vigilare sulla loro attività »• Si può dire che oggi, attraverso l'a1nmissione all'albo cc lo stato inserisce il professionista in un ordinamento settoriale, di pubblico interesse». cc Perciò - afferma il Piscione - l'iscrizione nell'albo non può essere considerata una concessione nè da parte dello stato, a mezzo dell' cc ordine », nè da parte direttamente di quest'ultimo, considerandola come delega di esercizio di funzioni in origine statali, essendo ciò contrario allo sviluppo storico ... Nemmeno si può parlare, almeno attualmente, per le stesse ragioni, di esercizio non statale di servizio pubblico, attribuito in titolarità per concessione professionale, ovvero attribuito in esercizio, in via istituzionale, a privati, come avviene invece per il cosiddetto ' servizio di Stato ' sanitario in Inghilterra ». Ci sembra abbastanza chiaro che_per la professione di giornalista -11 ·- Bibliotecaginobianco , . ...
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