Nord e Sud - anno VII - n. 10 - novembre 1960

tivo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che affidava, in via transitoria la tenuta dell'albo a una Com.missione Unica nazionale nominata , . dal ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il sottosegretario per la stampa e le informazioni e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Le due proposte di legge ora in discussione presso la commissione di Giustizia si riferiscono a due oggetti diversi, ma strettamente collegati tra di loro: l' cc01:dine » dei giornalisti e l'albo dei giornalisti. Gli oggetti sono diversi in quanto il secondo può sussistere senza il primo, mentre il primo non avrebbe senso senza il secondo. Ma quali sono gli scopi, le funzioni degli ordini professionali e degli alibi? Come e perchè sono sorti? Quali sono le cclibere» professioni che consentono o meglio rendono indispensabili gli albi? E quali sono i requisiti essenziali per poter essere iscritti in un albo professionale? Non cercheremo certo di rispondere esaurientemente a tutte queste dornande: occorrerebbero dei volumi. Ma forse non sarà del tutto inutile una disamina sintetica di questi punti per poter dare un giudizio sull'opportunità e sull'utilità della creazione dell' cc ordine » dei giornalisti e sulla necessità di ma11tenere l'albo dei giornalisti. L'istituzione di albi ed elenchi è contemplata nell'art. 2229 del Codice Civile che parla delle « professioni intellettuali» : secondo tale • disposizione ccla legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione i11 appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione agli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti, sono demandati alle associazioni professionali, sotto la ·vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi e co11troi provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via gil1risdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali ». Il Codice Civile parla quindi di cc ~ssociazioni n professionali, 110n di « ordini»; ma, soppresso l'ordinamento corporativo, col D.L.L. n. 382, veuivano ripristinati gli ccordini » che esistevano prima del 1926. l Gli «ordini» professionali, a differenza delle « associazioni >> e \ dei « sindacati », sono degli enti pubblici, associazioni obbligatorie, uniche per ciascuna professione; gli « ordini » sono disciplinati dalla legge, mentre per i sindacati basta che essi siano ordinati su base democratica. L'iscrizione agli albi non è discrezionale da parte dell' « or8 .Bibliotecaginobianco ,I

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