..... ed al rimborso delle spese di giudizio di primo e secondo grado che si liquidano in lire 100.548 ». La1 Corte costituzionale si è occupata di un problema affine: pure nel Veneto infatti sussiste il pagamento di livelli, censi e decime ad organizzazioni ecclesiastiche e famiglie nobili. I piccoli coltivatori di quella regione, vessati dall'imposizione, beneficiarono però di una proposta di legge del veneto On. Rosini (1958) richiedente la diminuzione ad un terzo dei livelli comprovabili con titoli. Senonchè le famiglie nobili contro le quali s'appuntava il provvedimento ricorsero all'Alta Corte, che l'anno seguente sancì cc la legittimità costituzionale della legge che riduce al minimo la sopravvivenza di residui feudali la1 cui esistenza contrasta con lo spirito e la lettera della Costituzione repubblicana », dando accoglimento alle tesi di difesa svolte dal giurista· cattolico Arturo Carlo J emolo. Così giudicando la Corte interpreto lo spirito della nostra Costituzione la quale indica, agli artt. 42 e 47, tra: i fini della legge che garantisce la proprietà privata, quello di cc renderla accessibile a tutti e di favorire l'accesso alla piccola proprietà coltivatrice ». Disposizioni contrastanti, come s'è visto, con le oppressioni feudali. D'altronde le origini di censi, decime e livelli illuminano a sufficienza sull'assurda sopravvivenza di questi istituti nel quadro generale ( ed a·ssai controverso) dell'enfiteusi. Il livello 4 , ad esempio, indicò in epoca feudale una donazione - oltre la normale dote - che dalla famiglia era assegnata ad una sua appartenente cl1e prendesse i voti monacali : cc il livello veniva lasciato in piena disponibilità della suora per le sue piccole personali esigenze». Inoltre, perdurando l'era feudale, i rapporti fra il padrone ed il coltivatore della terra, si risolvevano per lo più nel rapporto tra conquistatore e conquistato. Per cui il feudatario, forte della sua posizione, andava imponendo oneri e prestazioni cc financo di natura personale, diri~ì di investitura, partecipazioni a manifestazioni collettive » assolt1tamente estranee al carattere dell'obbligazione. È evidente che l'abolizione di questi istituti, da più parti recla1nata, presuppone una maturazione politica alle cui esigenze molti restano ancora sordi. Certi esponenti del partito di maggioranza però sono concordi nel soste11ere l'azione dei contadini. Nei comitati che si 4 In senso traslato significa proprio la rendita enfiteutica: da « libretto, libellum », dove l'incaricato inscriveva i nomi dei pagatori. 83 BibliotecaGino Bianco ..
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