Cattedrale, alla mensa vescovile, al prelato domestico di Sua Santità, al fondo per il culto, ecc. Lo sconfinamento nel campo morale e religioso accade sempre quando vi siano sintomi di risveglio per liberarsi da imposizioni che osta'colano lo sviluppo della proprietà ed impediscono il miglioramento del tenore di vita. Così nel 1952: i vescovi pugliesi inviarono alle loro parrocchie una circolare con la quale si ritenevano passibili di scomunica i contadini che rifiutassero il pagamento del censo o che volessero affrancarsi dal gravame, pur pagando una rispettabile somma una tantum. Nonostante il ricatto spirituale c'è però qualcuno che si desta da sonni centenari ed affila proprio nei convegni per l'abolizione dei censi l'innata diffidenza ed il pratico, seppur rozzo; ragionamento. Fra le persone alle quali il contadino si rivolge per ottenere conforto all' azione singola e difesa nel movimento pubblico, collettivo ed unitario, il più adatto è il rappresentante politico della sua regione, mandato alla Camera con i voti elettorali. Ma sembra che proprio un autorevole deputato, capofila avellinese del partito democristiano (ala sinistra), ebbe a dire a chi lo esortava a sostenere in Parlamento la proposta di legge sull'affrancamento definitivo : cc Se ci sarà un voto segreto vi possiamo aiutare, ma se il voto sarà palese non ci possiamo inimicare il clero» (dichiarazione riferita dalla stampa quotidiana). Taluni contadini perseguono tuttavia fir10 in fondo controversie giuri- <liche e risolvono per il meglio, dinanzi alla magistratura, la loro causa. Infatti è tenuta a modello u11a sentenza del Tribunale civile di Ariano Irpino che in data 22 dicembre 1954, condannò << il Vescovo di Ariano Irpino, Monsignor Pasquale Venezia, nella sua1 qualità di rappresentante il Seminario Vescovile della città, alla restituzione a favore di Lacca Carmine di n. 162 misure di grano e dell'equivalente di Lire 16000 riscuotono un antico privilegio del signore di una volta, Giovan Battista Ossario Figueroa Calà. Al censo in questione però egli rinunziò con atto 8 luglio 1811 per Notar Gaetano Iorisano, sovranamente accettato ... L'illegalità attuale quindi è più che evidente.. Inoltre Yinfinita varietà dei casi è davvero impressionante: così moltissime prestazioni fondiarie dovute a Corporazioni religiose (Capitoli dei Canonici, recettizie, cappellanie, ecc.), soppresse dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, continuano ad essere percepite da altri enti ecclesiastici, senza alcun titolo valido. Ad esempio, la parrocchia di Abriola (Potenza) incassa i canoni di una corporazione soppressa. Ugualmente si verifica per la parrocchia di S. Giorgio a Liri (Frosinone). 82 BibliotecaGino Bianco
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