nenti di ordine giuridico e costituzionale. Di esso i commenti giornàlistici si sono limitati, ovviamente, a mettere in evidenza l'uno o l'altro aspetto. Ma proprio in margine al ragionamento seguito dai giudici per giungere alle considerazioni finali che abbiamo riportato, sono state formulate o appena accennate alcune osservazioni che permettono di guardare a quel singolo atto giurisdizionale come a un avvenimento di grande importanza; che potrebbe avere conseguenze assai rilevanti. Il significato della decisione - si è detto, in sostanza, nella maggior parte degli articoli apparsi sui fogli della sinistra democratica (tra i quali, però, solo lo scritto de cc Il Mondo » a firma di Luca e quello di Giova11ni Bovio su cc ABC » ci sembra siano andati oltre i dati particolari della questione) - è che i giudici hanno seguito un ragionamento soprattutto pratico, e meglio ancora politico, cercando di adeguare la lettera della legge allo spirito che caratterizza la Carta del '47. In altri termini se la Corte avesse voluto attenersi al lato « formale » dei quesiti posti dal ricorso delle due società, probabilmente avrebbe deciso in modo diverso: prima di tutto perchè, sempre da1 l punto di vista esclusivamente giuridico, l'articolo 43, come abbiamo detto, non parla assolutamente di oligopolio; e poi perchè sia questa disposizione che quella che porta il numero 21, in questo caso chiaramente contrastanti, sono norme « direttive », cioè di non immediata applicazione, e avrebbero potuto essere considerate sulla stesso piano, senza che si desse, come è invece avvenuto, netta prevalenza ad una di esse. Il supremo collegio costituzionale, creato proprio per contemperare i diritti fondamentali dei singoli con gli interessi generali della collettività, ha invece tenuto conto della realtà e ha adottato una interpretazione che potesse condurre all'effettivo realizzarsi, anche in questo settore, della libertà individuale; cl1e può essere raggiunta assai meglio (e questo è chia1ro) attraverso un ente statale cl1e affidandosi all'iniziativa di pochi gruppi privilegiati. Su questo - ci sembra - tutti coloro che han110 a cuore l'attuazione della Carta costituzionale non possono non essere d'accordo. Anche se c'è un punto del complesso ragionamento che merita un discorso a parte. Questo: « lo Stato monopolista si trova rispetto a· qualsiasi altro soggetto nelle condizioni di obbiettività e di imparzialità più favorevoli a conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla: realizzazione del precetto costituzionale, volto ad assicurare ai singoli la l)Ossibilità di diffondere il pensiero in ogni modo ». Un'affermazione di tal genere, infatti, potrebbe dar adito a interpretazioni estremamente pericolose, proprio ai fini di quella libertà che si vuole difendere, se fin da questo momento non se ne spiegassero le ragioni (questa volta di ordine esclusivamente giuridico) che la giustificano ampiamente. È necessario tener presente al proposito che la Corte si è trovata, nel caso del nuovo mezzo di espressione, di fronte ad una 41 Biblioteca Gino Bianco
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