Anzitutto, una serie di considerazioni critiche vengono svolte a proposito dello Statuto regionale siciliano: e son critiche in buona parte fondate, che s'inquadrano in quelle più generali che possono rivolgersi al legislatore per il modo in cui si è data finora attuazione all'istituto regionale. In verità, l'istituzione delle regioni a statuto speciale, dando sanzione legislativa ad alcune situazioni particolari, ha finito con il legittimare l'opinione della diversa operatività dell'istituto regionale, a seconda delle singole ipotesi considerate, togliendo alla regione quel carattere compiutamente innovatore dell'organizzazione dello Stato attribuitole dal costituente. Da ciò è conseguita la possibilità di mantenere immutato il preesistente sistema delle autonomie locali, sovrapponendovi puramente e semplicemente l'ente regione; conseguenza che è pure da addebitare ad una debolezza del pensiero giuridico dei costituenti, cl1e non prestarono la dovuta attenzione all' orienta1nento (emerso nelle inchieste condotte dal Ministero per la Costituente) che collegava la creazione della regione alla soppressione della provincia, né consideraro110 l'eliminazione dell'istituto prefettizio. Oggi che la polemica regionalista è nuovamente al centro dell'attenzione, sarebbe cosa opportuna che a questi elementi si desse qualche peso, sia per intendere le ragioni di alcuni fenomenti degenerativi, sia per indirizzare rettamente gli sviluppi futuri. Una risposta alle varie do1nande sulle fonti fìna11ziarie delle regionL e in genere a tutti i quesiti che possono avanzarsi a proposito di esse, richiederebbe, secondo lo stesso Einaudi, una indagine rigorosa. Ma a ciò non gioverebbe una inchiesta parlamentare: cc il Parlamento non è organo adatto a informare se stesso; esso deve essere informato da uomini responsabili della fondatezza e della rilevanza delle infor1nazioni fornite >>. Viene da domandarsi se quelle sulla disoccupazione e sulla 1niseria siano state davvero inchieste parlamentari; e, d'altra parte, sappian10 bene quale senso abbia, nel nostro paese, la contrapposizione al Parlamento degli uomini responsabili. Ma questo pensiero non è meno sorprendente di quello che Einaudi manifesta criticando la norma che ilnpone allo Stato di versare dei fondi alla regione siciliana, per bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale: « norma ... pericolosa, in quanto sancisce il principio inverecondo cl1e lo Stato debba pagare agli inetti ed ai pigrj un sussidio uguale alla differenza fra i loro redditi e quelli dei capaci e dei volenterosi: regola tutt' affatto diversa da quella del forte che sorregge il debole, su cui è fondata la legislazione sociale contemporanea ». Alle considerazioni sul referendum, fondate sopratutto su sparsi dati comparatistici, possono essere aggiunte brevi note. Occupandosi della costituzione francese del 1958, il Friedrich ha osservato che l'istituto del referendum non è certamente inquadrabile nella moderna linea di svolgimento del costituzionalismo anglo-americano, ove esso ha un ruolo limitato ad istanze locali, con risultati quasi sempre mediocri; ma ha altresì aggiunto che queste osservazioni non possono neppure 69 . Bibìiotecpginobianco
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