che insieme ìa regoli, che non si limiti a sancire la pµbblicità dell~ spese e dei fìnanziamenti, ma che garantjsca a tutti i livelli la loro democraticità ed il loro dinamismo interno, o con una legislazione che regoli la delicata materia dei gruppi di pressione. A qt1este leggi va aggiunta l'attuazion,e di certe parti della Carta costituzionale: diremo, ad esempio, che non riusciamo a scaldarci per il referendum e che esso ci sembra assai più inutile di quel che molti sembrano pensare (e le esperienze straniere in materia paiono suffragare un tale giudizio); ma già il problema delle regioni ha altro rilievo, purchè st11diato fuori di ogni demagogia: ciò che è accaduto negli Stati Uniti, ovviamente rnutatis mutandis, sembra dimostrare che, oltre ai benefici che se ne aspettano sul piano generale, si possa ricavarne, co1ne sottoprodotto, anche un qualche rieqt1ilibramento del rapporto tra partiti e parla-- mento nazionale. E quanto a quest'ultimo, ci sembra chimerico e va110 attendersi una sua revitalizzazione dalla restaurazione del potere di disfare i governi: uria restaurazione del prestigio e del potere del Parlamento può venire soltanto dal st10 buon funzionamento come assemblea legislativa (nuoce più una legge mal fatta, e sono tante, che dieci crisi extraparlamentari) e dallo zelo con cui esso· assolverà da una parte alla sua funzione di scrupoloso tutore della libertà e dei diritti dei cittadini, e dall'altra alla s11avocazione naturale di sopravanzare i gover11i nel promuovere la legislazione necessaria al paese. Innanzi a così complesse questioni non è, forse, evidente che, come si diceva più sopra, il discorso del 25 febbraio è espressione di una superficiale concezione dei problemi istituzionali di una democrazia moderna in generale e di quella italiana in particolare? E del resto anche la polemica col Presidente della Corte Costitt1zionale dimostra una riflessione insufficiente su tali problemi. Si può discutere l'opportunità della scelta, fatta dal Presidente della Corte medesima della sede delle sue dichiarazioni; ma non si può mettere in dubbio il suo diritto ad esprimere le sue opinioni in altra sede che nelle sentenze (ancora una volta qui l'esperienza americana è assai istruttiva), e meno ancora la sostanza delle sue affermazioni. Quando il Presidente della Corte costituzionale afferma che la Corte stessa è cc moderatrice • delle assemblee legislative dice una verità sacrosanta, che nessuno spirito di corpo potrà offuscare. Le Corti costituzionali non sono nate, là dove sono nate, per altro. Un tempo si diceva che il Parlamento inglese poteva fare tutto tranne che mutare un ti omo in donna: la potenza delle maggioranze delle assemblee legislative era, dunque, as16 Bibiiotecagi nobianco
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