Nord e Sud - anno VII - n. 2 - marzo 1960

allora era intento un docente dj fjlosofja del diritto, per l'accertamento di un codice consuetudinario che \·igeva, vjg ancora, in s no alla con1unit~t pastorale barbaricina. Tale codic ha trovato ]a sua sist n1azione ù1 una pubblicazione dell'istituto di Filosofi·1 del dirjtto de]J'U niversità di Ro1na, intitolato La vendetta barbaricina co1n ord·ina1nento ai uridico (Giuffrè, Milano 1959). L'autore, Antonio Pigliaru, si ' av antaggiato, nella Slla inchiesta, di interviste individuali e collettive di incontri « alla macchia », della couoscenza diretta dei vernacoli parlati dai pastori e persino dal loro gergo. Ha inoltre esteso l'indagine ai proverbi, ai detti, all testi1nonianze poetiche popolari, dove ancora al presente è conden ata la concezion d lla vita del pastore barbaricino: una concezione - come dimostra l'autor - << ancora rigorosamente naturalistica » al punto che « ... ù1 e.ffetb distinguendo i piani culturali, tutto il XVIII capitolo del Principe, quello che h·atta della irtù come capacità di farsi· valere anch entrando nel mal , se . i sia a ciò necessitati, è un capitolo che potrebbe esser riscrjtto in dialetto barbaricino e riferito in prima persona come un pensiero non s gr t.o del pastor barbaricino » (p. 194). Frutto di questa rigorosa indagine è l ace rtarnento dei casi, elencati uno per uno all'art. J 4 del Codice, in cui la comunità pret nd dai suoi men1bri, come prova di virilità e di fedeltà sociale, pena ]a cc scomunica », la vendetta. Chi si astenga dal ompierla decade jmmediatamente nell'estimazione generale al rango di re111itanu (=accattone, miserabile, jgnav , smidollato) in contrapposto a quello che deteneva, alla prova immeritatamente, di halente, abile, hò111 in e (=valente, ardito energico, « homs » e « ir >> insieme, «virtuoso>>): donde bale11tìa,horninìa (=impresa esemplare, di uon10 che si fa valere). Mentre l'art. 13 ci rende conto che il mero danno patrimoniale non riguarda la vendetta in quanto il derubato può compiere un atto di riappropriazione, altra cosa è, in in questo odice, difendere il proprio onore, difendere quel particolarissimo e specialissimo patrimonio che è l' onore. « Tuttavia resta che alcune cose che sono danno patrimoniale offendono, e finiscono con il riguardare questo codice, con l'interessare la vendetta ». Così il furto o sgarrettamento di una vacca destinata in dono al neonato, alla sposa, all'orfano è passibile di vendetta; mentre non è possibile di vendetta la razzia di un armento; grida vendetta il furto di una capra da latte destinata all'alimentazione del complesso famihare non la grida la razzia di un branco di capre ... Gli articoli del Codice sono ventitré: di cui dieci riguardano i princ·ipi generali, sette le offese, sei la misura della vendetta. L'esame particolareggiato degli articoli esorbiterebbe dai limiti di una nota che olesse essere qualcosa di più di un invito a ricorrere al testo in tutte le sue parti, che pongono problemi generali e particolari di doth·ina e vi rispondono esaurientemente e ci sembra in maniera convincente. Ci Umiteremo a segnalare che attraverso tre proverbi (spetta a Dio, uccidere - H sangue non è acqua - la morte per uccisione non si dimentica mai, nemmeno in cento anni) viene a essere dimostrato che « l'offesa del sangue appare la più grave ma non l'unica capace di legittimare la vendetta e nel ritmo che misura l'intensità della pena, non è l'unica a legittimare il ricorso al peggio ». Notevole la dimostrazione del come la comunità si presenti quale comu117 . Bibliotecaginobianco

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