Nord e Sud - anno VI - n. 61 - dicembre 1959

ritto dei partiti attende ancora il suo Domat e il suo Pothier : e, aggiungeremo, il Domat del « Droit public )>, non solo quello delle « Loix civiles )). N011ci si potrà certo appagare della distinzione intellettualistica (e metodologicamente, malgrado qualche apparenza in contrario, no11corretta) tra un « piano )> del diritto pubblico e privato dello Stato concernente i partiti, ed uno del diritto « originario >> dì essi partiti. La juris prudentia, come dice il giurista romano del diritto, semper in infinitum decurrit: è volontà e coscienza di situazioni storiche in processo, mobile punto di equilibrio tra la piena aderenza al dato reale e l'apertura problematica al futuro. Non la morta adiacenza, ma l'intima progressiva compenetrazione dei due « piani )) del discorso giuridico sarà qui il suo fine, senza ridurre artificialmente l'uno all'altro, ma per ricondurre via via il diritto dei partiti in un ampliato alveo costituzion~le. La scissione tra lo spirito democratico della Costituzione e la tendenza oligarchica degli statuti non sarà, in altre parole, il dato di partenza rigido, la pregiudiziale insuperabile di una teoria giuridica dei pa'rtiti politici: ma piuttosto il suo problema, e insieme il suo compito infinito. Quanti passi si faranno sulla via di questa risoluzione e riconciliazione, di tanto ci si sarà anche avvicinati alla riforma (22). Intorno a questa sarà da tenere, su altra base di osservazioni concrete, più lungo discorso. Qui: intanto, sono da segnare tre punti di speciale interesse per i partiti italiani. Il primo è il criterio della rappresentanza congressuale, sotto il doppio profilo di prevenire le inflazioni nel tesseramento (si pensi all'artificiosa « meridionalizzazione )> di troppi partiti italiani, non seconda a nessuno la D.C. al congresso di Trento) e di rispecchiare con maggiore aderenza il reale equilibrio interno di una formazione politica. Le indicazioni più utili vengono a questo proposito dal nuovo statuto del P.L.I. (23): e si potrebbero ulteriormente affinare, adottando per ogni federazione provinciale, o re- (22) Il problema· è limpidamente formulato dal Virga ( op. cit.): « ... esiste una divergenza tra i principi generali dell'ordinamento giuridico e i principi applicati negli statuti dei partiti, questi essendo generalmente informati alla tendenza oligarchica propria delle associazioni politiche : onde non viene realizzata quella istituzionalità interna, che esprime l'intima aderenza dell'ordinamento partitico all'ordinamento statale». (23) Per alcuni rilievi sullo statuto, e la prassi statutaria del P.L.I., vedi Paolo Ungari: Malagodi anno quarto, in « Nord e Sud », gennaio 1959, pp. 44-53. [34] Biblioteca Gino Bianco ' .

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