I gioranza (più ancora che contro riforme non largamente condivise, esso garantisce contro abusi che abbia110per sè la certezza della successiva sanatoria da parte di una maggioranza « politica >>: e s'intende che il naturale corollario di uno statuto siffatto è allora in t1na Corte statutaria (19)) ; e nell'altra di sottrarre prerogative come quella di convocare i congressi e i comitati centrali agli immediati organi politici, per deferirle a presidenze che, per autorità morale o per modo di elezione, appaiano più svincolate dal gioco delle correnti (20). A chi sprezza simili « particolari >>, andrebbe pur ricordato che metà della storia del costituzionalismo moderno, in Inghilterra come in Francia, si aggira attorno al diritto di autoconvocazione delle assemblee rappresentatiYe di fronte agli organi del potere pubblico. E più d'una volta, al giurista che studii con animo non frigido il diritto dei partiti, parrà quasi di ripercorrere la via genetica del diritto dello Stato moderno, e d'intendere più limpidamente, per strette e suasive analogie, molti dei suoi principi e istituti. Come insensibilmente, la materia gli si verrà ordinando e modellando tra le mani su schemi di diritto costituzionale. Vi è un vasto terreno che va dissodato, se si vuole dar mano a irrobu- , stire, non solo tecnicamente, l'organismo politico dei nostri partiti, a farli più democratici e insieme più efficienti. Resta da sceverare, attraverso lo studio comparato degli statuti, e molto più della prassi viva (ma qui la raccolta di quanto più o meno, nello studio di un istituto del diritto posi- . tivo, corrisponda alla « giurisprudenza ))' si prese11taben diversamente ardua), ciò che ha vero e proprio valore giuridico dal confuso ammasso dell'ideologia, un tecnicismo razionale da stratificazioni normative ·incongruenti (21). Usando di una figura familiare ai giuristi, diremo che il di- (19) « Rigido >> è solo oggi lo statuto del P.S.D.I.: Raccolta, cit., art. 80. (20) Statuto del P.L.I., ivi, artt. 5 e 16. (21) Così, limitatamente agli statuti, occorrerà fermare l'attenzione: sul concetto di « patrimonio unico nazionale >>, a prevenire ogni contestazione in caso di scissioni (P.S.D.I.); sul riconoscimento dell' « anzianità di partito ))' maturata in partiti affini (P.S.D.I. e P.S.I.); sulla procedura di integrazione « dal basso >> dell'ordine del giorno dei congressi nazionali e sull'obbligo di diffonderne preventivamente le relazioni (P.R.I.); sul referendum generale tra i soci, le cui risultanze sono equiparate al voto congressuale (P.S.D.I. e P.R.I.); sul divieto di quote suppletive (-exP.N.M.) o, altrove, sul principio dell'eguaglianza di sacrificio, e proporzionalità delle quote alla capacità contributiva dei singoli soci; sulle norme, assai precise e minute, che regolano l'amministrazione interna (P.C.I.) o i rapporti con organizzazioni parallele (D.C.);· ecc. ecc. f33] ·Biblioteca Gino Bianco
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